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Regolamento della Biblioteca Umanistica del 2009

Regolamento abrogato in seguito alla pubblicazione del Nuovo Regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo e dei Servizi del 2019

Approvato con Decreto rettorale, 3 dicembre 2009, n. 1521 (prot. n. 84817)
pubblicato su: Bollettino ufficiale - Anno VIII, n. 12, 21 dicembre 2009

Articolo 1
Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione dei servizi all'interno della Biblioteca Umanistica, di seguito denominata BU, istituita con D.R. n. 670 del 12 maggio 1999.

2. Il presente regolamento applica le norme contenute nel Regolamento del sistema bibliotecario e dei servizi, di seguito denominato Regolamento SBA, emanato il 12 novembre 2007 con D.R. 69829 (1065), cui si fa riferimento per quanto non specificato.

Articolo 2
Ammissione alla Biblioteca

1. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento SBA gli utenti della BU si dividono in due categorie, rispetto alle quali possono essere differenziate le modalità di erogazione e fruizione dei servizi: utenti interni e utenti esterni.

2. Sono utenti interni:

  • il personale docente dell'Università di Firenze, compreso chiunque svolga anche a titolo temporaneo attività didattica o di ricerca nell'Ateneo, il personale tecnico-amministrativo dell'Università di Firenze e i dottorandi di ricerca la cui sede di dottorato sia in altra sede universitaria, consorziata con la sede fiorentina;
  • gli studenti regolarmente iscritti all'Università di Firenze.

 3. Sono utenti esterni:

  • tutti coloro che, per motivi di studio o di ricerca, sono stati accreditati direttamente dal direttore della BU, dai direttori delle biblioteche d'area o dal dirigente del sistema;
  • gli studenti, il personale docente e tecnico-amministrativo che afferisce ad istituzioni scientifiche e culturali con cui l'Università di Firenze ha stipulato apposite convenzioni e/o protocolli d'intesa.

 4. Tutti coloro che, per motivi di studio o di ricerca, necessitano di essere accreditati come utenti devono presentare motivata richiesta di autorizzazione, che è sottoposta all'approvazione del direttore. Qualora la domanda venga accolta, il direttore dispone il periodo di tempo per il quale l'utente può usufruire dei servizi. Il direttore stabilisce altresì a quali servizi può accedere l'utente.

5. Gli utenti sono tenuti a mantenere un comportamento decoroso, corretto e rispettoso, secondo quanto previsto all'articolo 20 del Regolamento SBA.
In particolare è vietato:

  • danneggiare, in qualsiasi modo, il materiale e le attrezzature esistenti in biblioteca;
  • fare segni o scrivere su libri e documenti della biblioteca;
  • disturbare, in qualsiasi modo, l'attività di studio e di lavoro;
  • fare uso del cellulare;
  • consumare cibo e bevande all'interno delle sale di lettura e consultazione; è ammessa la bottiglietta d'acqua;
  • introdurre animali, eccetto i cani guida per i non vedenti;
  • accedere ai depositi librari senza autorizzazione del Direttore;
  • manomettere attrezzature e componenti hardware e software dei computer della biblioteca;
  • salva preventiva autorizzazione della direzione, effettuare ogni tipo di vendita o scambio, svolgere attività di pubblicità o propaganda con qualsiasi mezzo, raccogliere firme con qualsiasi finalità, distribuire questionari su qualsiasi argomento;
  • lasciare incustoditi libri e oggetti personali, nei confronti dei quali la biblioteca declina ogni responsabilità in caso di furto o smarrimento.

 6. E' consentito l'uso delle postazioni informatiche e l'accesso alla rete Internet per le sole finalità di ricerca e studio e nel rispetto del principio dell'avvicendamento alle stazioni di lavoro.

7. L'utente è tenuto a prendere atto degli avvisi relativi ad eventuali modifiche intervenute nell'erogazione dei servizi, pubblicati sul sito della biblioteca e/o affissi nei locali interni della biblioteca e/o comunicati a voce e/o telefonicamente dagli addetti ai lavori.

8. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 è sanzionata con il richiamo verbale e, nei casi di particolare gravità, con l'esclusione dai servizi per la durata di 72 ore a partire dall'accertamento della infrazione.

9. Fatta salva ogni responsabilità civile o penale, chi si renda responsabile di atti o fatti contro il patrimonio della BU o avvenuti in biblioteca, sarà sanzionato con la disattivazione del tesserino per un anno su disposizione della direzione e deferito all'autorità giudiziaria e alla presidenza della facoltà e alla direzione del dipartimento di appartenenza.

Articolo 3
Servizi della Biblioteca

1. Ai sensi dell'articolo 21 comma 1 del Regolamento SBA, la BU eroga i seguenti servizi:

  • lettura e consultazione in sede;
  • accesso ad Internet;
  • prestito;
  • prestito interbibliotecario e fornitura copie;
  • riproduzioni;
  • informazione bibliografica e assistenza nella ricerca;
  • consultazione tesi;
  • consultazione materiali antichi, rari o di pregio;
  • servizi per i disabili.

 2. Ulteriori servizi possono essere predisposti sulla base di specifiche esigenze. Di essi la BU darà adeguata informazione, definendone orari e modalità di fruizione.

Articolo 4
Consultazione in sede

1. Ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento SBA tutte le risorse che costituiscono il patrimonio bibliografico e documentale edito, indipendentemente dal loro supporto, sono accessibili alla consultazione, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di diritto d'autore e di tutela della privacy. La consultazione di alcuni documenti può essere regolata da contratti specifici e pertanto essere limitata agli utenti interni.

2. La consultazione del materiale collocato nelle sale di lettura è libera ed autonoma. La consultazione del materiale bibliografico collocato nei depositi librari è consentita sia agli utenti interni che esterni ed avviene su compilazione dell'apposito modulo di richiesta nei tempi e nei modi definiti dalle singole sedi di servizio.

3. Libri e riviste consultati non devono essere ricollocati sui palchetti dagli utenti ma devono essere lasciati sui tavoli.

4. L'utente, dopo aver consegnato un'opera ricevuta in lettura, può chiedere che questa venga messa in deposito per una settimana. L'opera in deposito risulterà esclusa dal prestito, ma la stessa potrà essere data in lettura ad altro utente che ne faccia richiesta.

Articolo 5
Accesso ad internet e alle risorse elettroniche

1. Ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento SBA la BU garantisce ai propri utenti interni l'accesso alla rete internet, sia attraverso postazioni attrezzate gestite direttamente, che attraverso altri tipi di connessioni introdotte dall'evoluzione tecnologica, previa autenticazione, in ottemperanza con quanto richiesto dalla legge vigente.

2. La biblioteca garantisce la consultazione delle risorse elettroniche acquisite dal sistema bibliotecario d'Ateneo nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle licenze d'uso.

Articolo 6
Prestito

1. Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento SBA comma 4, il prestito è personale e non cedibile; agli utenti può essere chiesto di esibire la carta di identità o un documento equipollente.

2. Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento SBA comma 5, gli aventi diritto al prestito possono delegare persona diversa da loro al ritiro dei documenti mediante autorizzazione scritta e fotocopia di un documento del delegante.

3. Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento SBA comma 1, sono ammessi di diritto al prestito tutti gli utenti interni, nonché gli utenti esterni autorizzati dal direttore della BU.

4. Per ottenere il prestito l'utente deve esibire la tessera della biblioteca che in nessun caso può essere ceduta ad un altro utente. La biblioteca declina ogni responsabilità nei riguardi di un uso scorretto della tessera.
Gli utenti esterni devono esibire l'autorizzazione rilasciata dal direttore.

5. Gli studenti devono essere in regola con il pagamento delle tasse.

6. Il beneficiario è responsabile dell'integrità dell'opera ricevuta e della sua restituzione entro i termini di scadenza.

7. All'atto della restituzione del prestito, l'utente può richiedere una ricevuta che attesti l'avvenuta restituzione.

8. L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente cambiamenti di indirizzo, telefono, posta elettronica.

9. Gli studenti, i tirocinanti, il personale tecnico-amministrativo e gli utenti esterni autorizzati hanno diritto ad avere a propria disposizione, per ciascun punto di servizio, contemporaneamente, fino a 6 opere (per un massimo di 12 volumi), senza distinzione tra prestito esterno e prestito interno (cioè lettura in sede registrata) indipendentemente dal loro supporto; i docenti, i lettori, i ricercatori, hanno diritto fino a 18 opere (per un massimo di 23 volumi); gli assegnisti, i borsisti, i cultori della materia ed i dottorandi fino a 13 opere (per un massimo di 18 volumi).

10. La durata del prestito per il materiale monografico collocato nei depositi librari è fissata ad 1 mese (prestito standard), rinnovabile, per gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i tirocinanti, i cultori della materia, il personale tecnico-amministrativo e per gli utenti esterni autorizzati; i docenti, i lettori ed i ricercatori hanno diritto al prestito per 2 mesi, rinnovabili.

11. La prenotazione, tramite il catalogo di Ateneo on-line, è possibile solo per le opere in prestito ad un altro utente. Il volume prenotato, una volta rientrato, resterà a disposizione dell'utente per tre giorni. Il prestito di un'opera prenotata non può essere rinnovato.

12. Il rinnovo del prestito può essere effettuato attraverso una delle seguenti procedure:

  • direttamente dall'utente autenticandosi nella scheda utente del catalogo di Ateneo on-line
  • presso il punto di servizio titolare del prestito
  • telefonando al punto di servizio titolare del prestito

13. Il rinnovo, che non può essere concesso per più di tre volte, non può superare complessivamente 4 mesi per gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i tirocinanti, i cultori della materia, il personale tecnico-amministrativo e per gli utenti esterni autorizzati, 5 mesi per docenti, lettori e ricercatori.

14. In casi eccezionali e per motivate esigenze aventi carattere di particolare rilievo ed urgenza il direttore può concedere deroghe.

15. Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento SBA comma 8, la richiesta in prestito di documenti per mostre è regolata da apposita normativa e dalle indicazioni contenute nel Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e l'accesso ai fondi storici.

Articolo 7
Materiali esclusi dal prestito

 1. Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento SBA commi 3 e 9 sono esclusi dal prestito, salvo diverse disposizioni del direttore:

  • opere di consultazione e di uso frequente: enciclopedie, dizionari, vocabolari, codici, repertori, bibliografie;
  • materiale manoscritto e a stampa antico, raro e di particolare pregio storico-artistico e autografato;
  • libri editi anteriormente al 1915 compreso;
  • tesi di laurea;
  • microfilm, microfiches;
  • opere ricevute con il prestito interbibliotecario per le quali sia richiesto dall'istituzione prestante l'obbligo della lettura in sede;
  • materiale del quale il donatore o il testatore abbia espressamente vietato il prestito;
  • opere a fogli mobili;
  • periodici (fascicoli non rilegati di riviste);
  • libri in precario stato di conservazione;
  • opere ad uso interno per i servizi di biblioteca;
  • carte geografiche e materiali affini;
  • opuscoli e miscellanee;
  • opere con tavole di particolare interesse.

2. Il materiale di particolare interesse per la collezione della BU e/o non più reperibile tramite i normali canali editoriali e commerciali è escluso dal prestito ma può essere concesso in prestito notturno o festivo (vedi articolo 8).

Articolo 8
Prestito breve, notturno e festivo

1. Il materiale monografico collocato a scaffale aperto nelle sale di consultazione specialistiche è, di norma, escluso dal prestito; parte di questo materiale può andare in prestito per 10 giorni, non rinnovabili, secondo modalità definite sui singoli esemplari o concordate con i dipartimenti cui afferiscono i fondi librari; il materiale escluso dal prestito può essere concesso in prestito notturno/festivo (v. comma 3).

2. Le riviste rilegate vanno in prestito per una settimana per tutti gli utenti ed il prestito non è rinnovabile.

3. Il prestito notturno/festivo può essere richiesto per le opere escluse dal prestito, fino ad un massimo di due, un'ora prima della chiusura della sede, con obbligo di restituzione fino alle ore 10 del primo giorno di riapertura.

4. Il prestito notturno/festivo è consentito, durante i periodi di chiusura della biblioteca, per il materiale delle collezioni della biblioteca depositate nelle sale di consultazione specialistiche a scaffale aperto che non rientrano nelle opere indicate nel comma 1 dell'articolo 7 e per le opere indicate nel comma 2 dell'articolo 7.

5. Le sanzioni per la mancata restituzione dell'opera, entro le ore 10 del giorno della restituzione, sono quelle elencate al successivo articolo 9.

Articolo 9
Obblighi e sanzioni relativi al prestito

1. Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento SBA comma 6, la mancata restituzione dei documenti ricevuti in prestito, entro il limite di scadenza stabilito, comporta la sospensione dal servizio in misura proporzionale al periodo di ritardo.

2. Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento SBA comma 7, in caso di mancata restituzione di un documento ricevuto in prestito, trascorsi 30 giorni dall'ultimo sollecito, effettuato con raccomandata con ricevuta di ritorno, il direttore della biblioteca procederà alla denuncia dell'inadempiente, per appropriazione indebita, all'autorità giudiziaria.

3. L'utente che riceve un'opera in prestito deve controllarne l'integrità e lo stato di conservazione e far presente immediatamente al personale addetto, a proprio discarico, le mancanze e i guasti in essa eventualmente riscontrati.

4. L'utente che, avendo ricevuto un'opera in prestito, la restituisca danneggiata o la smarrisca, è tenuto a rifondere il danno acquistando un nuovo esemplare del materiale oppure, qualora esso non sia più in commercio, acquistando materiale bibliografico di pari valore sulla base dell'indicazione della BU. L'utente rimarrà sospeso dal prestito fino al risarcimento.

Articolo 10
Prestito interbibliotecario e fornitura copie documenti

1. Ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento SBA, sono ammessi ad usufruire del servizio di prestito interbibliotecario gli utenti interni del Sistema Bibliotecario d'Ateneo e gli utenti esterni autorizzati.

2. Il servizio di prestito interbibliotecario è centralizzato nella sede di Lettere.

3. Gli utenti della BU possono richiedere, tramite il servizio di prestito interbibliotecario, a biblioteche esterne all'Ateneo di Firenze documenti e copie di articoli di periodici non posseduti dalla BU o dalle altre biblioteche d'Ateneo.

4. Gli utenti possono inoltrare tali richieste alla biblioteca seguendo le procedure previste e descritte on-line. Il servizio è soggetto a rimborso forfettario, a meno che la fornitura dei documenti non sia garantita da convenzioni o accordi specifici con il sistema bibliotecario di Ateneo: in questo caso il servizio è gratuito.

5. Le biblioteche esterne all'Ateneo di Firenze possono richiedere per i propri utenti documenti e copie di articoli di periodici posseduti dalla biblioteca. Gli utenti possono inoltrare tali richieste alla biblioteca seguendo le procedure previste e descritte on-line. Il servizio è soggetto a rimborso forfettario, ad eccezione delle richieste provenienti da biblioteche che hanno sottoscritto convenzioni o accordi specifici con il sistema bibliotecario d'Ateneo.

6. Gli utenti della Biblioteca Umanistica possono richiedere copia elettronica gratuita di articoli di periodici posseduti dalla biblioteca esclusivamente in formato cartaceo e non accessibili in rete. Gli utenti possono inoltrare tali richieste alla biblioteca seguendo le procedure previste e descritte on-line.

Articolo 11
Riproduzioni

1. Ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento SBA, le fotocopie per uso personale di articoli o brani di opere all'interno dei locali della biblioteca sono permesse nel rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore (legge 633/1941 e successive modifiche e integrazioni).

2. Sono esclusi dalla fotocopiatura i fondi storici, i materiali con data di pubblicazione anteriore al 1886 e i materiali di pregio, in precarie condizioni di conservazione, o comunque suscettibili di essere danneggiati. Questi materiali possono essere riprodotti solo fotograficamente.

3. Per le riproduzioni fotografiche e filmografiche, o effettuate con altri mezzi tecnici, di beni culturali posseduti dalle biblioteche è necessario inoltrare richiesta di autorizzazione al direttore della biblioteca, e se la riproduzione è per scopi commerciali, corrispondere la cifra stabilita. Le stesse regole valgono per le riprese e le riproduzioni di ambienti che ospitano le biblioteche.

4. La materia di cui ai precedenti commi è inoltre disciplinata dal "Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l'accesso ai fondi storici" e dal Regolamento per l'autorizzazione alle riproduzioni fotografiche e filmografiche del sistema bibliotecario di Ateneo.

Articolo 12
Informazione bibliografica e assistenza alla ricerca

1. Ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento SBA, la BU assiste i propri utenti nella ricerca bibliografica e nella localizzazione delle risorse informative.

2. Con il servizio di assistenza alla ricerca (reference) la BU garantisce assistenza personalizzata ai progetti di ricerca degli utenti, offrendo un supporto strategico al recupero e alla valutazione di risorse rilevanti per la specifica ricerca.

3. Nell'ambito delle attività di orientamento e istruzione degli utenti, la biblioteca prevede un percorso formativo articolato in:

  • corsi di base introduttivi all'uso del catalogo e ai principali servizi della biblioteca;
  • corsi avanzati per gli studenti delle facoltà dell'area umanistica, con possibile riconoscimento di crediti formativi (CFU). I corsi illustrano i principali strumenti necessari per la ricerca presentando le strategie utili al recupero e alla valutazione delle risorse informative d'interesse per la disciplina;
  • occasioni formative concordate con i docenti dell'area, nell'ambito di specifiche ricerche tematiche.

Articolo 13
Consultazione tesi di laurea

1. Le tesi di laurea depositate presso la BU vengono date in visione con l'autorizzazione dell'autore e secondo le modalità definite dall'articolo 4 dello specifico Regolamento di Ateneo per la consultazione delle tesi di laurea.

2. E' esclusa la riproduzione di qualunque pagina o parte della tesi data in visione, salvo quanto disposto all'articolo 4 comma 4 dello specifico Regolamento.

3. La consultazione delle tesi avviene in un'area controllata della BU, riservata allo scopo.

4. Gli autori della tesi possono, per esigenze personali anche autocertificate, effettuare la copia dell'esemplare della loro tesi depositata presso la BU. Per la notifica di conformità all'originale fanno fede le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (articoli 18, 19, 47).

5. Gli autori della tesi possono delegare un'altra persona a riprodurre la propria tesi mediante esplicita autorizzazione scritta e fotocopia di un proprio documento.

6. La consultazione avviene su richiesta, nei tempi e nei modi definiti dalle singole sedi di servizio, fermo restando che ogni utente può al massimo consultare tre tesi in un giorno.

7. Per ogni altra modalità di consultazione non prevista dal presente regolamento si rimanda al Regolamento di Ateneo per la consultazione della tesi di laurea.

Articolo 14
Consultazione delle opere antiche, rare, di pregio e dei fondi storici

1. Ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento SBA, la consultazione del materiale antico, archivistico, raro o di pregio è disciplinata dal "Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l'accesso ai fondi storicidel Sistema Bibliotecario di Ateneo".
Ai sensi dell'articolo 2 del citato regolamento sono considerate opere antiche, rare e di pregio tutte le opere, anche posteriori al 1830, che presentino caratteristiche di rarità.

2. La consultazione dei volumi avviene nella sala rari della sede di Lettere o in altro locale sorvegliato nelle altre sedi, nel rispetto delle norme previste dall'articolo 29 del regolamento SBA e del "Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l'accesso ai fondi storici del Sistema Bibliotecario d'Ateneo".

Articolo 15
Pari opportunità

1. Ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento SBA, la BU garantisce agli studenti disabili dell'Ateneo i servizi di consultazione delle risorse bibliografiche, mediante postazioni dedicate e attrezzate per le disabilità, il prestito a domicilio gratuito e ulteriori specifici servizi.

Articolo 16
Proposte d'acquisto

1. Gli utenti possono proporre l'acquisto di materiale bibliografico.

2. I suggerimenti saranno accolti compatibilmente con la disponibilità in bilancio e sottoposti alla valutazione del Comitato tecnico scientifico della biblioteca.

Articolo 17
Obblighi del personale

1. È fatto obbligo al personale di essere facilmente riconoscibile in orario di servizio.

2. Il personale è obbligato ad intervenire direttamente o su segnalazione degli utenti al fine di far rispettare le norme previste dal presente Regolamento, prendendo, di concerto con il direttore della biblioteca, le opportune misure.

 

 

Firenze, febbraio 2010

Ultimo aggiornamento

06.12.2021

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