MENU

Regolamento per l'autorizzazione alle riproduzioni fotografiche e filmografiche

Decreto rettorale n. 647 del 18 giugno 2015 (prot. n. 82680)

 

COMUNICATO: con l'entrata in vigore della legge n. 124, 4/8/2017,  alcune parti del presente Regolamento non sono più applicabili. Dal 29 agosto è possibile effettuare liberamente riproduzioni con mezzi propri di beni bibliografici, nel rispetto della vigente legislazione sul diritto d'autore e di quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Maggiori informazioni

 

IL RETTORE

  • VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.114/08 e successive modifiche;
  • VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Firenze;
  • VISTO il vigente il D.R. n. 721 del 22 settembre 2005 contenente il Regolamento per l'autorizzazione alle riproduzioni fotografiche e filmografiche;
  • VISTO il testo del regolamento rivisto dal gruppo di lavoro (prot. n. 76136 dell'8.11.2013) costituito da bibliotecari e da un archivista;
  • TENUTO CONTO del parere della Commissione Affari Generali espresso nelle sedute del 16 febbraio e 2 marzo 2015;
  • TENUTO CONTO del parere del Comitato Tecnico Amministrativo del 1 aprile 2015;
  • VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2015;
  • VISTA la delibera del Senato Accademico espresso nella seduta del 10 giugno 2015,

DECRETA

È emanato il nuovo Regolamento per l'autorizzazione alle riproduzioni fotografiche e filmografiche dell'Università degli Studi di Firenze secondo il seguente testo:

Normativa di riferimento

  • Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
  • Legge 31 dicembre 1996, n. 675, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  • Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
    • allegato A2, Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici;
  • Decreto Legislativo 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e in particolare:
    • artt. 2 e 10 sulla definizione di bene culturale
    • art. 103 sulla gratuità dell'accesso agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio, ricerca;
    • artt. 107 e 108 sulla riproduzione dei beni culturali e i corrispettivi ad essa connessi;
    • art. 122 sulla consultabilità dei documenti conservati dagli archivi storici;
    • art. 126 sulla protezione dei dati personali;
  • Decreto Ministeriale 20 aprile 2005, n. 18460, Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • Legge 9 maggio 1989 n. 168 concernente l'autonomia delle università.

Art. 1 - Riproduzioni

  1. Sono autorizzate le riproduzioni, sia da originale che da archivio digitale, del materiale librario e archivistico conservato nelle collezioni rare e di pregio delle biblioteche dell'Università di Firenze e/o nell'archivio di deposito e storico dell'Ateneo, nonché degli edifici storici o porzione di essi e dei beni artistici in essi conservati, in base alle seguenti norme.
  2. Per riproduzione si intende ogni riproduzione parziale, integrale o modificata effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Art. 2 - Richiesta di riproduzione

  1. La richiesta di riproduzione deve essere formulata compilando l'apposito modulo fornito dalla struttura e redatto secondo il modello di cui all'Allegato B. Contestualmente alla presentazione della domanda il richiedente accetta le prescrizioni del presente regolamento e si impegna ad osservarle.

Art. 3 - Autorizzazione alla riproduzione

  1. La riproduzione è autorizzata dal responsabile della struttura che ha in disponibilità il bene da riprodurre, previa valutazione del bene e del suo stato di conservazione, dei fini e dei modi della riproduzione e fatto salvo il rispetto della vigente legislazione sul diritto d'autore e sulla riservatezza dei dati personali o di altri eventuali vincoli giuridici ai quali l'esemplare oggetto di richiesta sia sottoposto nonché di altre eventuali ragioni ostative.
  2. La concessione alla riproduzione in tutti i casi è incedibile, non è rinnovabile e non è noleggiabile.

Art. 4 - Mezzi usati per la riproduzione

  1. Il richiedente è autorizzato, previa la valutazione di cui all'art. 3, comma 1 alla riproduzione anche con mezzi tecnici propri, previo accordo con il responsabile in merito a tempi, modi e numero delle riproduzioni.

Art. 5 - Costi della riproduzione

  1. I costi delle riproduzioni sostenuti dalle singole strutture sono imputati al richiedente.

Art. 6 - Riproduzioni per scopo commerciale

  1. Le riproduzioni finalizzate a scopi commerciali sono soggette al pagamento anticipato dei diritti come stabilito dal Tariffario per i diritti di riproduzione (Allegato A).
  2. Non sono soggette al pagamento dei diritti di riproduzione le riproduzioni effettuate per esclusivo uso di studio e/o per pubblicazioni di carattere prettamente didattico/scientifico.

Art. 7 - Citazione da inserire nelle riproduzioni

  1. Ogni esemplare riprodotto dovrà essere sempre citato riportando le specifiche dell'opera originale e l'indicazione: "Su concessione dell'Università degli Studi di Firenze", con l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo. La dicitura sopra indicata deve essere adeguatamente chiara in relazione alle modalità di comunicazione e/o diffusione delle riproduzioni stesse.
  2. In caso di utilizzo di immagini scaricate dagli archivi digitali o dalle pagine web dell'Università di Firenze, l'indicazione di concessione dovrà riportare anche l'URL della risorsa utilizzata.

Art. 8 - Obbligo di consegnare copie delle riproduzioni

  1. È obbligatorio consegnare alla struttura copia delle riproduzioni effettuate nonché copia delle pubblicazioni che le contengono secondo quanto indicato nella singola autorizzazione.

Art. 9 - Responsabilità del richiedente circa l'uso delle riproduzioni

  1. Il richiedente è responsabile dell'uso delle riproduzioni effettuate secondo quanto dichiarato nella richiesta. Le riproduzioni non possono essere ulteriormente riprodotte o cedute a terzi, in alcuna forma o su alcun supporto, ovvero utilizzate per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della domanda.

Art. 10 - Riproduzione e diritto d'autore

  1. L'autorizzazione è strettamente limitata alla riproduzione richiesta e non comporta in ogni caso alcun trasferimento di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale spettante all'autore dell'opera. In particolare, qualora la riproduzione sia utilizzata in una pubblicazione, è a carico del richiedente l'onere di accertare con i rispettivi titolari del diritto d'autore se e a quali condizioni egli possa procedere legittimamente alla pubblicazione stessa.

Art. 11 - Responsabilità per danni

  1. L'Università degli Studi di Firenze è esente da ogni responsabilità per danni a cose o persone provocati, conseguenti o comunque occasionati da qualsivoglia attività dei concessionari.
  2. Il richiedente è responsabile di eventuali danni provocati alle opere a seguito dell'attività di riproduzione. I danni verranno quantificati dalla struttura concedente l'autorizzazione alla riproduzione e imputati al richiedente.

Art. 12 - Casi non previsti

  1. Le richieste di riproduzioni che si riferiscono ad ipotesi non espressamente citate nel presente regolamento saranno oggetto di esame e di accordi caso per caso.
L. 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza),

Ultimo aggiornamento

26.01.2024

Cookie

I cookie di questo sito servono al suo corretto funzionamento e non raccolgono alcuna tua informazione personale. Se navighi su di esso accetti la loro presenza.  Maggiori informazioni