Regolamento abrogato in seguito alla pubblicazione del Nuovo Regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo e dei Servizi del 2019
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione dei servizi della Biblioteca di Scienze Sociali, di seguito denominata BSS, istituita con decreto rettorale n. 668 del 12 maggio 1999.
2. Il presente regolamento applica le norme contenute nel Regolamento del Sistema Bibliotecario e dei Servizi, di seguito denominato Regolamento SBA, emanato il 12 novembre 2007, con decreto rettorale n. 69829 (1065), cui si fa riferimento per quanto non specificato.
Articolo 2
Ammissione alla Biblioteca
1. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento SBA gli utenti della BSS si dividono in due categorie, rispetto alle quali possono essere differenziate le modalità di erogazione e fruizione dei servizi: utenti interni e utenti esterni.
2. Sono utenti interni:
a. il personale docente dell'Università di Firenze, compreso chiunque svolga anche a titolo temporaneo attività didattica o di ricerca nell'Ateneo, il personale tecnico-amministrativo dell'Università di Firenze e i dottorandi di ricerca la cui sede di dottorato sia in altra sede universitaria, consorziata con la sede fiorentina;
b. il personale docente e il personale tecnico amministrativo dell'Università di Firenze collocato a riposo;
c. gli studenti regolarmente iscritti all'Università di Firenze.
3. Sono utenti esterni:
a. tutti coloro che, per motivi di studio o di ricerca, sono stati accreditati direttamente dal Direttore della BSS, dai Direttori delle biblioteche d'area o dal Dirigente del sistema; b. gli studenti, il personale docente e tecnico-amministrativo che afferisce ad istituzioni scientifiche e culturali con cui l'Università di Firenze ha stipulato apposite convenzioni e/o protocolli d'intesa.
4. Tutti coloro che, per motivi di studio o di ricerca, necessitano di essere accreditati come utenti devono presentare motivata richiesta di autorizzazione, che è sottoposta all'approvazione del Direttore. Qualora la domanda venga accolta, il Direttore dispone il periodo di tempo per il quale l'utente può usufruire dei servizi. Il Direttore stabilisce altresì a quali servizi può accedere l'utente.
5. Sono altresì ammessi tutti coloro che abbiano necessità di consultare la raccolta del Centro di Documentazione Europea ospitato presso la BSS.
6. L'accesso alla BSS avviene esclusivamente mediante tesserino magnetico personale, o, per gli utenti esterni, mediante pass temporaneo.
7. Gli utenti sono tenuti a mantenere un comportamento decoroso, corretto e rispettoso, secondo quanto previsto all'articolo 20 del Regolamento SBA. In particolare è vietato:
a. danneggiare, in qualsiasi modo, il materiale e le attrezzature esistenti in Biblioteca;
b. fare segni o scrivere su libri e documenti della Biblioteca;
c. disturbare, in qualsiasi modo, l'attività di studio e di lavoro;
d. fare uso del cellulare;
e. consumare cibo e bevande all'interno delle sale di lettura e consultazione; è ammessa la bottiglietta d'acqua;
f. introdurre animali, eccetto i cani guida per i non vedenti;
g. manomettere attrezzature e componenti hardware e software dei computer della Biblioteca;
h. salva preventiva autorizzazione della Direzione, effettuare ogni tipo di vendita o scambio, svolgere attività di pubblicità o propaganda con qualsiasi mezzo, raccogliere firme con qualsiasi finalità, distribuire questionari su qualsiasi argomento;
i. lasciare incustoditi libri e oggetti personali, relativamente ai quali la Biblioteca declina ogni responsabilità in caso di furto o smarrimento;
j. è vietato l'utilizzo delle cassette del deposito al di fuori dell'orario di apertura della BSS. E' vietato trattenere le chiavi oltre tale termine;
k. è fatto divieto di riservare posti di lettura e occuparli oltre il necessario e di introdursi senza autorizzazione nei locali in cui hanno sede gli uffici del personale e utilizzare apparecchiature e materiali assegnati al personale.
8. La tessera magnetica personale che garantisce l'accesso alla BSS è utilizzabile solo da parte del titolare della medesima, e non può essere in alcun caso ceduta o data in prestito.
9. In qualunque momento, a richiesta del bibliotecario, l'utente è tenuto a esibire la tessera magnetica.
10. E' consentito l'uso delle postazioni informatiche e l'accesso alla rete Internet per le sole finalità di ricerca e studio e nel rispetto del principio dell'avvicendamento alle stazioni di lavoro.
11. L'utente è tenuto a prendere atto degli avvisi relativi ad eventuali modifiche intervenute nell'erogazione dei servizi, pubblicati sul sito della Biblioteca e/o affissi nei locali interni della Biblioteca e/o comunicati a voce e/o telefonicamente dagli addetti ai lavori.
12. La violazione degli obblighi di cui al comma 7 è sanzionata con il richiamo verbale e, nei casi di particolare gravità, con la disattivazione della tessera per la durata di 72 ore a partire dall'accertamento dell'infrazione.
13. Fatta salva ogni responsabilità civile o penale, chi si renda responsabile di atti o fatti contro il patrimonio della BSS o avvenuti in Biblioteca sarà sanzionato con la disattivazione del tesserino per un anno su disposizione della Direzione e segnalato alla Presidenza della Facoltà e alla Direzione del Dipartimento di appartenenza.
14. L'accesso alla torre libraria è consentito al solo personale e ai collaboratori della BSS.
Articolo 3
Servizi della Biblioteca
1. Ai sensi dell'articolo 21 comma 1 del Regolamento SBA, la BSS eroga i seguenti servizi:
a. lettura e consultazione in sede;
b. accesso ad Internet;
c. prestito;
d. prestito interbibliotecario e fornitura copie;
e. riproduzioni;
f. informazione bibliografica e assistenza nella ricerca;
g. consultazione tesi;
h. consultazione materiali antichi, rari o di pregio;
i. servizi per i disabili.
2. Ulteriori servizi possono essere predisposti sulla base di specifiche esigenze. Di essi la BSS darà adeguata informazione, definendone caratteristiche e modalità di fruizione.
Articolo 4
Consultazione in sede
1. Ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento SBA tutte le risorse che costituiscono il patrimonio bibliografico e documentale edito, indipendentemente dal loro supporto, sono accessibili alla consultazione, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di diritto d'autore e di tutela della privacy. La consultazione di alcuni documenti può essere regolata da contratti specifici e pertanto essere limitata agli utenti interni.
2. La consultazione del materiale collocato a scaffale aperto è libera ed autonoma. La consultazione del materiale conservato nella torre libraria o comunque non direttamente accessibile avviene dietro compilazione di apposito modulo di richiesta, nei tempi e nei modi definiti.
3. Libri e riviste consultati non devono essere ricollocati sui palchetti dagli utenti ma devono essere lasciati sui tavoli.
4. Possono essere dati in consultazione non più di 6 volumi per ogni distribuzione.
5. Gli utenti possono chiedere presso il bancone al piano terra della BSS il deposito di 3 volumi del magazzino avuti in lettura. La durata del deposito è settimanale.
6. I docenti, i dottorandi di ricerca, i titolari di borse di studio o di assegni di ricerca e i cultori delle materie delle Facoltà di Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia dell'Università di Firenze possono tenere in consultazione riservata fino ad un massimo di 10 volumi di monografie collocate a scaffale aperto, con l'esclusione dei libri di testo e dei materiali in sezione DID e REF, conservandoli, contraddistinti dall'apposito segnalibro, sui tavoli di lavoro a loro riservati. Tale deposito è a tempo determinato, per un periodo massimo di 60 giorni. Dopo una settimana di mancata consultazione il materiale è ricollocato al suo posto.
Articolo 5
Accesso ad internet e alle risorse elettroniche
1. Ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento SBA la BSS garantisce ai propri utenti interni l'accesso alla rete Internet, sia attraverso postazioni attrezzate gestite direttamente, che attraverso altri tipi di connessioni introdotte dall'evoluzione tecnologica, previa autenticazione, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legge vigente.
2. La BSS garantisce la consultazione delle risorse elettroniche acquisite dal Sistema Bibliotecario d'Ateneo nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle licenze d'uso.
3. L'uso dei personal computer messi a disposizione dalla BSS è consentito per le sole finalità di ricerca attinenti alle attività di studio. L'accesso alla rete Internet è consentito unicamente per le stesse finalità.
4. La violazione dell'obbligo di cui sopra è sanzionata con il richiamo verbale e, nei casi di particolare gravità, con la disattivazione della tessera per la durata di 72 ore a partire dall'accertamento dell'infrazione.
Articolo 6
Prestito
1. Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento SBA comma 4, il prestito è personale e non cedibile; agli utenti può essere chiesto di esibire la carta di identità o un documento equipollente.
2. Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento SBA comma 5, gli aventi diritto al prestito possono delegare persona diversa da loro al ritiro dei documenti mediante autorizzazione scritta e fotocopia di un documento del delegante.
3. Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento SBA comma 1, sono ammessi di diritto al prestito tutti gli utenti interni, nonché gli utenti esterni autorizzati dal Direttore della BSS.
4. Per ottenere il prestito l'utente deve esibire la tessera della Biblioteca che in nessun caso può essere ceduta ad un altro utente. La Biblioteca declina ogni responsabilità nei riguardi di un uso scorretto della tessera della Biblioteca.
Gli utenti esterni devono esibire l'autorizzazione rilasciata dal Direttore.
5. Gli studenti devono essere in regola con il pagamento delle tasse.
6. Il beneficiario è responsabile dell'integrità dell'opera ricevuta e della sua restituzione entro i termini di scadenza.
7. All'atto della restituzione del prestito, l'utente può richiedere una ricevuta che attesti l'avvenuta restituzione.
8. L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente cambiamenti di indirizzo, telefono, posta elettronica.
9. I docenti, i dottorandi, i titolari di borse di studio o di assegni di ricerca, i cultori delle materie dell'Università di Firenze possono ottenere in prestito fino a un massimo di 20 volumi.
10. Gli studenti dell'Università di Firenze, il personale tecnico-amministrativo dell'Università di Firenze, gli appartenenti ad enti, organismi ed associazioni che abbiano stipulato con la BSS apposita convenzione possono ottenere in prestito fino a un massimo di 6 volumi.
11. Resta ferma la possibilità di ottenere in prestito fino a un massimo di 20 volumi per gli iscritti alle lauree specialistiche. I laureandi del ciclo unico, previa lettera di presentazione del docente relatore, potranno anch'essi ottenere in prestito fino a un massimo di 20 volumi.
12. I docenti, i dottorandi, i titolari di borse di studio o assegni di ricerca, i cultori delle materie, gli studenti appartenenti ad altri atenei, italiani o stranieri, possono ottenere in prestito fino a un massimo di 6 volumi su autorizzazione del Direttore della BSS.
13. Il prestito dura un mese, al termine del quale il materiale deve essere restituito; se non vi sono richieste da parte di altri utenti il prestito può essere rinnovato per due volte, prima della scadenza, per la durata ogni volta di un mese, per un periodo massimo di prestito complessivo di tre mesi; al termine di tale periodo i libri devono essere restituiti.
14. I docenti, i dottorandi, i titolari di borse di studio o di assegni di ricerca, i cultori delle materie, gli iscritti alle lauree specialistiche e i laureandi del ciclo unico con lettera di presentazione hanno diritto a due mesi di prestito; se non vi sono richieste da parte di altri utenti tale prestito può essere rinnovato per una volta, per la durata di altri due mesi, per un periodo massimo di prestito complessivo di quattro mesi; al termine di tale periodo i libri devono essere restituiti.
15. In casi del tutto eccezionali il Direttore può concedere un'ulteriore dilazione.
16. Effettuata la restituzione del prestito entro la data di scadenza, l'utente può immediatamente richiedere in prestito il libro restituito, a condizione che non sussistano prenotazioni di altri utenti.
17. La Direzione si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento la restituzione dei prestiti per esigenze della BSS.
18. La prenotazione, tramite il catalogo on line, è possibile solo per le opere in prestito ad un altro utente. Il volume prenotato, una volta rientrato, resterà a disposizione dell'utente per tre giorni.
19. Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento SBA comma 8, la richiesta in prestito di documenti per mostre è regolata da apposita normativa e dalle indicazioni contenute nel Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e l'accesso ai fondi storici.
Articolo 7
Materiali esclusi dal prestito
1. Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento SBA commi 3 e 9 sono esclusi dal prestito, salvo diverse disposizioni del Direttore:
a. opere di consultazione e di uso frequente: enciclopedie, dizionari, vocabolari, codici, repertori, bibliografie;
b. materiale manoscritto e a stampa antico, raro e di particolare pregio storico-artistico e autografato;
c. libri editi anteriormente al 1915 compreso;
d. tesi di laurea;
e. microfilm, microfiches;
f. opere ricevute con il prestito interbibliotecario per le quali sia richiesto dall'istituzione prestante l'obbligo della lettura in sede;
g. materiale del quale il donatore o il testatore abbia espressamente vietato il prestito;
h. opere a fogli mobili;
i. periodici;
j. libri in precario stato di conservazione;
k. opere ad uso interno per i servizi di Biblioteca;
l. atti parlamentari;
m. libri di testo.
Articolo 8
Prestito breve, notturno e festivo
1. I materiali di cui alla lettera m) dell'articolo 7 possono essere concessi in prestito notturno fino ad un massimo di 2 volumi per utente dal lunedì al venerdì dalle ore 17 e il sabato dalle ore 12 con obbligo di restituzione entro un'ora dopo la successiva riapertura della BSS.
2. Il Direttore, in deroga al presente articolo, può concedere in prestito i libri di testo, salva restando la disponibilità di più copie in BSS, per un tempo massimo di tre giorni.
3. I materiali audiovisivi possono essere concessi in prestito settimanale (7 giorni, fino ad un massimo di 3 documenti per utente), rinnovabile per due volte in assenza di prenotazioni.
4. I materiali su supporto elettronico (CD, DVD, floppy disk) hanno le stesse condizioni di prestito delle corrispondenti tipologie di materiale (ad es.: monografie della collezione generale, libri di testo, enciclopedie etc.).
Articolo 9
Obblighi e sanzioni relativi al prestito
1. Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento SBA comma 6, la mancata restituzione dei documenti ricevuti in prestito, entro il limite di scadenza stabilito, comporta la sospensione dal servizio in misura proporzionale al periodo di ritardo.
2. Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento SBA comma 7, in caso di mancata restituzione di un documento ricevuto in prestito, trascorsi 30 giorni dall'ultimo sollecito, effettuato con raccomandata con ricevuta di ritorno, il Direttore della Biblioteca procederà alla denuncia dell'inadempiente all'autorità giudiziaria.
3. L'utente che riceve un'opera in prestito deve controllarne l'integrità e lo stato di conservazione e far presente immediatamente al personale addetto, a proprio discarico, le mancanze e i guasti in essa eventualmente riscontrati.
4. L'utente che, avendo ricevuto un'opera in prestito, la restituisca danneggiata o la smarrisca, è tenuto a rifondere il danno acquistando un nuovo esemplare del materiale oppure, qualora esso non sia più in commercio, acquistando materiale bibliografico di pari valore sulla base dell'indicazione della BSS. L'utente rimarrà sospeso dal prestito fino al risarcimento.
Articolo 10
Prestito interbibliotecario e fornitura copie documenti
1. Ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento SBA, sono ammessi ad usufruire del servizio di prestito interbibliotecario gli utenti interni del Sistema Bibliotecario d'Ateneo e gli utenti esterni autorizzati.
2. E' possibile richiedere a biblioteche esterne all'Ateneo di Firenze documenti e copie di articoli di periodici non posseduti dalla BSS o dalle altre biblioteche d'Ateneo. Le richieste vanno inoltrate alla BSS, nelle forme e modalità previste. Il servizio è soggetto a rimborso forfettario, escluse le richieste rivolte a biblioteche che hanno sottoscritto convenzioni o accordi specifici con il Sistema Bibliotecario d'Ateneo.
3. Le biblioteche esterne all'Ateneo di Firenze possono richiedere per i propri utenti documenti e copie di articoli di periodici posseduti dalla BSS. Le richieste vanno inoltrate alla BSS, nelle forme e modalità previste. Il servizio è soggetto a rimborso forfettario, escluse le richieste provenienti da biblioteche che hanno sottoscritto convenzioni o accordi specifici con il Sistema Bibliotecario d'Ateneo.
4. I soli utenti interni possono richiedere copia elettronica gratuita di articoli di periodici posseduti dalla BSS esclusivamente in formato cartaceo e non accessibili in rete. Le richieste vanno inoltrate alla BSS, nelle forme e modalità previste.
Articolo 11
Riproduzioni
1. Ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento SBA, le fotocopie per uso personale di articoli o brani di opere all'interno dei locali della BSS sono permesse nel rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore (legge n. 633/1941 e successive modifiche e integrazioni).
2. Sono esclusi dalla fotocopiatura i fondi storici, i materiali con data di pubblicazione anteriore al 1886 e i materiali di pregio, in precarie condizioni di conservazione, o comunque suscettibili di essere danneggiati.
3. Per la riproduzione di tali documenti l'utente è tenuto a richiedere l'autorizzazione del Direttore e, in caso di risposta positiva, ad utilizzare il servizio di riproduzione con scanner verticale presente in BSS.
4. La riproduzione del materiale librario conservato nelle collezioni rare e di pregio delle biblioteche dell'Università di Firenze, nonché degli edifici storici o porzione di essi e dei beni artistici in essi conservati è disciplinata dallo specifico Regolamento per l'autorizzazione alle riproduzioni fotografiche e filmografiche.
5. Le riproduzioni a fini commerciali sono soggette a tariffario.
Articolo 12
Informazione bibliografica e assistenza alla ricerca
1. Ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento SBA, la BSS assiste i propri utenti nella ricerca bibliografica e nella localizzazione delle risorse informative.
2. Con il Servizio di Assistenza alla ricerca (reference) la BSS garantisce assistenza personalizzata ai progetti di ricerca degli utenti, offrendo un supporto strategico al recupero e alla valutazione di risorse rilevanti per la specifica ricerca.
3. Nell'ambito delle attività di orientamento e istruzione degli utenti, la BSS prevede un percorso formativo articolato in:
a. corsi di base introduttivi all'uso del catalogo e ai principali servizi della BSS;
b. corsi avanzati per gli studenti delle Facoltà dell'area delle scienze sociali, con possibile riconoscimento di crediti formativi (CFU). I corsi illustrano i principali strumenti necessari per la ricerca presentando le strategie utili al recupero e alla valutazione delle risorse informative d'interesse per la disciplina;
c. corsi per i laureandi con l'obiettivo di fornire le abilità utili ad organizzare un percorso di ricerca finalizzato all'elaborazione della tesi;
d. occasioni formative concordate con i docenti dell'area nell'ambito di specifiche ricerche tematiche.
Articolo 13
Consultazione tesi di laurea
1. Le tesi di laurea depositate presso la BSS vengono date in visione con l'autorizzazione dell'autore e secondo le modalità definite dall'articolo 4 dello specifico Regolamento di Ateneo per la consultazione delle tesi di laurea.
2. E' esclusa la riproduzione di qualunque pagina o parte della tesi data in visione, salvo quanto disposto all'articolo 4 comma 4 dello specifico Regolamento.
3. La consultazione delle tesi avviene in un'area controllata della BSS, riservata allo scopo.
4. Gli autori della tesi possono, per esigenze personali anche autocertificate, effettuare la copia dell'esemplare della loro tesi depositata presso la BSS. Per la notifica di conformità all'originale fanno fede le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (articoli 18, 19, 47).
5. Gli autori della tesi possono delegare un'altra persona a riprodurre la propria tesi mediante esplicita autorizzazione scritta e fotocopia di un proprio documento.
6. La consultazione avviene su richiesta, nei tempi e nei modi definiti, fermo restando che ogni utente può al massimo consultare tre tesi in un giorno.
7. Per ogni altra modalità di consultazione non prevista dal presente regolamento si rimanda al Regolamento di Ateneo per la consultazione della tesi di laurea.
Articolo 14
Consultazione delle opere antiche, rare, di pregio e dei fondi storici
1. Ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento SBA, la consultazione del materiale archivistico, raro o di pregio è disciplinata dal Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l'accesso ai fondi storici del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
Ai sensi dell'articolo 2 del citato regolamento sono considerate opere antiche, rare e di pregio tutte le opere, anche posteriori al 1830, che presentino caratteristiche di rarità.
2. La consultazione dei volumi con data di edizione anteriore al 1886 e dei fondi storici avviene nella sala dedicata, nel rispetto delle norme previste dall'articolo 29 del Regolamento SBA e del Regolamento quadro per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l'accesso ai fondi storici del Sistema Bibliotecario d'Ateneo.
Articolo 15
Pari opportunità
1. Ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento SBA la BSS garantisce agli studenti disabili dell'Ateneo i servizi di consultazione delle risorse bibliografiche mediante postazioni dedicate e attrezzate per le disabilità e attraverso il servizio di prestito a domicilio gratuito.
Articolo 16
Proposte d'acquisto
1. Gli utenti possono proporre l'acquisto di materiale bibliografico.
2. I suggerimenti saranno accolti compatibilmente con la disponibilità in bilancio ed in base ai criteri stabiliti dal Comitato Tecnico Scientifico della BSS.
Articolo 17
Libri acquistati su fondi diversi da quelli in dotazione alla Biblioteca
1. I libri acquistati su fondi diversi da quelli della BSS sono inventariati e catalogati dalla BSS e possono essere concessi in prestito, fino al termine previsto dal progetto di ricerca, ai titolari dei fondi che ne abbiano disposto l'acquisto, che ne dovranno garantire la consultabilità.
Articolo 18
Obblighi del personale
1. E' fatto obbligo al personale di rendersi facilmente riconoscibile in orario di servizio.
2. Il personale è obbligato ad intervenire direttamente o su segnalazione degli utenti al fine di far rispettare le norme previste dal presente Regolamento, prendendo, di concerto con la Direzione della BSS, le opportune misure.
Articolo 19
Disposizioni transitorie
1. Per i docenti, ed inoltre i dottorandi, i titolari di borse di studio o assegni di ricerca e i cultori delle materie afferenti al Dipartimento di Matematica per le Decisioni, il cui trasferimento a Novoli è previsto nei prossimi anni, il numero di prestiti esterni è esteso fino ad un massimo di 50 volumi.
2. Per i punti di servizio distaccati si applica il presente regolamento per quanto compatibile.
Ultimo aggiornamento
06.12.2021