Convenzione per la gestione dei servizi di prestito, prestito interbibliotecario, fotoriproduzione e stampa in rete tra
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE rappresentata Magnifico Rettore prof. Luigi Dei, autorizzato dal Senato Accademico nella seduta dell’11 novembre 2015
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Massimo Augello, autorizzato dal Senato Accademico nella seduta del 25 novembre 2015
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Angelo Riccaboni, autorizzato dal Senato Accademico nella seduta del 10 novembre 2015
di seguito individuati come istituzioni aggregate.
PREMESSO CHE
in considerazione di quanto sopra, le istituzioni interessate intendono formalizzare il presente accordo al fine di regolare in modo omogeneo e coerente i servizi offerti al pubblico, in modo da favorire e incoraggiare una piena circolazione dei propri utenti istituzionali all’interno delle diverse strutture di servizio bibliotecario nei tre Atenei.
Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa.
Oggetto del presente accordo è la definizione di regole e costi omogenei per l’accesso ai servizi di consultazione, reference (anche on-line), prestito, prestito interbibliotecario, fotoriproduzione e stampa in rete.
Gli utenti istituzionali dei tre Atenei (studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo) potranno accedere liberamente al servizio di consultazione del patrimonio bibliografico e documentale delle diverse biblioteche, potranno accedere ai servizi di prestito presso una qualsiasi sede bibliotecaria - esibendo il proprio tesserino identificativo - accedendo liberamente, e senza ulteriori formalità, a tutti i servizi resi disponibili dalla singola biblioteca, ivi inclusi la consultazione in sede delle risorse elettroniche e delle banche dati in rete.
A tutti gli utenti verranno garantite le stesse condizioni e la stessa durata del prestito prevista per i propri utenti istituzionali nella singola struttura di servizio.
Gli utenti potranno anche fruire di un servizio di riconsegna differita, che permetterà loro di prendere il documento in prestito in una qualsiasi delle sedi di servizio ed effettuare la riconsegna presso una sede bibliotecaria della propria città di residenza, abilitata alla riconsegna.
Gli utenti istituzionali dei tre Atenei potranno fruire del servizio di consulenza e reference in tutte le strutture bibliotecarie dello SBART. Durante il periodo di valenza del Protocollo d’intesa saranno
sperimentate e messe a punto procedure che garantiscano un servizio di reference on-line integrato tra i tre Atenei.
Tutte le strutture di servizio dei tre Atenei si impegnano a realizzare i servizi di prestito
interbibliotecario e document delivery (anche in formato elettronico) in regime di scambio gratuito.
A tal fine, le biblioteche si impegnano a:
Gli utenti dei tre Atenei potranno accedere liberamente al servizio di fotoriproduzione, stampa in rete e digitalizzazione di documenti, presso una qualsiasi sede di servizio - esibendo il proprio tesserino identificativo - accedendo liberamente alle apparecchiature predisposte in ciascuna struttura bibliotecaria.
Il servizio avrà le seguenti caratteristiche:
Al fine di consentire lo scambio di informazioni tra le istituzioni aggregate e di monitorare la gestione dei servizi, è costituito, per tutta la durata dell’accordo, un Comitato tecnico di Gestione composto dai responsabili del Sistema bibliotecario di ogni Ateneo stipulante (o loro delegati).
Il presente accordo entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione, avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato.
Ciascuna Istituzione potrà recedere dal presente accordo dandone comunicazione alle altre Istituzioni con almeno sei mesi di anticipo rispetto al momento in cui cesserà di garantire i servizi assicurati con il presente accordo.
Il presente Accordo che sarà sottoscritto in modalità digitale a norma di legge - è soggetto a
registrazione in caso d’uso ai sensi dell’ art. 4 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/86.
E’ inoltre soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’ art. 2 della tariffa, Parte I, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 a cui provvederà l’Università di Siena, assolvendola in modo virtuale (Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Siena del 27 agosto 2014 prot. n.31068/2014)..
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Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D.Lgs 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.
Per ogni eventuale controversia inerente all’esecuzione del presente accordo sarà competente il foro di Siena.
Letto, approvato e sottoscritto (anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 p.c. per l’art.8-Recesso – e per l’art.11 – Foro Competente)
Firenze, 12 aprile 2016
Ultimo aggiornamento
06.12.2021