Collegio degli speziali (Roma)
Statuti del nobil colleggio [sic] delli spetiali dell’alma città di Roma. Tanto de’ consoli appartenenti al ministrare giustitia, & governo del colleggio; quanto de’ guardiani, appartenenti al governo della chiesa, & ospedale di S. Lorenzo in Miranda di detto colleggio. Con l’autorità dell’’ill.mi sig.ri senatore, & conservatore riformati, & uniti con alcune aggiontioni.
In Roma, nella stamperia della rev. cam. apost., 1607.
In 4°.
BEGA I.1, 270.
Poiché gli statuti del 1487 «venivano a poco a poco a mancare dell’osservanza, & ad introdursi cattivissime usanze, tanto perché non essendovi altro che un solo libro, non potevano tutti gli spetiali averlo, & insieme sapere con quali leggi, & statuti si dovessero governare; quanto anco ch’essendo scritto a mano, veniva per difetto d’antichità a guastarsi, di maniera che in modo alcuno si poteva leggere quello, che in esso si conteneva» [proemio, p. 4], il 20 luglio 1596 l’assemblea generale degli speziali deliberava di riunire in un solo volume «li statuti del collegio, tanto de’ consoli, quanto de’ guardiani della chiesa, & ospedale di S. Lorenzo in Miranda protettore» [p. 5]; nell’occasione quelle norme furono non solo adeguate ai tempi, ma anche tradotte in volgare, sicché nella nuova adunanza generale del 19 aprile 1607 fu finalmente disposto «che detti statuti s’oservino, e si mandino a essecutione e si faccino stampare accio ognuno n’abbia il suo, e sappia sotto che legge deve vivere, e governarsi» (p. 96).
D-1-204.