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Codice di regolamentazione delle donazioni e regalie

Il Comitato tecnico-scientifico della Biblioteca Biomedica

  • Visto l'art. 56 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità che prevede il parere del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo sulla opportunità di accettazione di donazioni, eredità o legati;
  • vista la delibera di detto Comitato del 17 gennaio 2002 con la quale si chiede alle Unità amministrative di "dotarsi di un proprio codice volto a selezionare ipotesi e categoria di soggetti rispetto ai quali sarebbe conveniente non richiedere ne' accettare donazioni o altre regalìe";
  • visto il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo (in particolare art.1 comma 2 sulle finalità e art. 4 comma 1 sulle funzioni del Comitato tecnico-scientifico della Biblioteca);
  • fermo restando che il bene in oggetto di donazione entra a far parte del patrimonio dell'Unità amministrativa;
  • considerato che appare opportuno escludere l'accettazione di donazioni la cui gestione possa richiedere oneri non proporzionati rispetto ai benefici derivanti dall'accettazione stessa;
  • considerato inoltre che l'esistenza di eventuali rapporti preesistenti o futuri con il soggetto donante e/o benefici indiretti allo stesso eventualmente derivanti dalla donazione non esclude di per sé lo spirito di liberalità che costituisce elemento essenziale della donazione;
  • considerato infine che eventuali vincoli di destinazione ovvero indicazioni del donante circa le unità operative o le persone fisiche utilizzatrici dell'oggetto della donazione possono costituire legittimo onere della donazione stessa a norma dell'art. 793 del codice civile;
  • ricordato che, a norma dell'art. 794 del codice civile, eventuali limitazioni del donante circa l'approvvigionamento di beni fungibili necessari per la gestione dell'oggetto della donazione, in quanto violatrici delle disposizioni in materia di contratti con la P.A., possono costituire onere illecito da considerare come non apposto ovvero tale da rendere nulla la donazione ove abbiano costituito motivo determinante della stessa;

tanto premesso

approva
il seguente codice di autoregolamentazione per l'accettazione di donazioni:

Articolo 1:

La Biblioteca biomedica può accettare donazioni da chiunque effettuate purché abbiano utilità per lo svolgimento delle attività istituzionali della struttura. A tal fine la Biblioteca redige una documentata e dettagliata relazione da sottoporre all'esame del Comitato tecnico-scientifico della Biblioteca in ordine alla utilizzazione ed alla gestione del bene oggetto della donazione. A seguito dell'approvazione del Comitato tecnico-scientifico della Biblioteca, viene attivata la procedura presso il Comitato Consultivo, Tecnico e amministrativo.

Articolo 2:

Criteri di selezione del materiale bibliografico:

  • Il materiale bibliografico deve avere rilevanza sotto il profilo scientifico e pertinenza con le discipline presenti nella struttura
  • il materiale bibliografico deve essere utile all'utenza della Biblioteca, a giudizio dei docenti membri del Comitato tecnico-scientifico e dei bibliotecari
  • il materiale bibliografico deve presentarsi in una forma tale da poter essere gestito attraverso le normali procedure inventariali e catalografiche ed essere reso disponibile all'utenza
  • la Biblioteca si riserva la facoltà di selezionare il materiale

Articolo 3:

Procedura:

  • il donatore deve dare comunicazione scritta della propria volontà e fornire indicazione precisa dell'oggetto della donazione (es. elenco dei titoli e dell'anno di pubblicazione di libri e riviste)
  • la Biblioteca deve avere l'opportunità di prendere visione del materiale

Ultimo aggiornamento

06.12.2021

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