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Regolamento quadro dei servizi del 1994

(sostituito dal  Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo e dei servizi)

Art. 1

Le biblioteche dell'Università di Firenze devono assicurare all'utenza i servizi di lettura, prestito, reprografia e informazione secondo la loro specializzazione. L'eventuale orario particolare dei servizi dovrà essere chiaramente indicato all'utenza

Art. 2

Alle biblioteche dell'Università di Firenze sono ammessi tutti coloro che hanno un rapporto diretto e ufficiale di dipendenza o di studio con le Università italiane.
A tal fine può essere richiesto un documento di riconoscimento valido che attesti il loro rapporto con l'Università.

Art. 3

Gli studiosi stranieri o italiani non appartenenti alle categorie previste dall'art. 2, possono essere ammessi alla lettura mediante permesso del Direttore. L'ammissione alla lettura e al prestito può essere consentita ad enti e soggetti ad essi afferenti sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Università.

Art. 4

Il prestito può essere: interno, nazionale, internazionale.

Art. 5

Al prestito interno sono ammessi: Biblioteche, Istituti, Dipartimenti e le categorie di cui all'art. 2 appartenenti all'Università di Firenze.

Art. 6

Gli utenti di cui all'art. 2 non appartenenti all'Università di Firenze e all'art. 3 (compresi gli studenti iscritti ai corsi singoli) possono ottenere il prestito in una biblioteca dell'Università di Firenze tramite malleveria di un docente della Facoltà Dipartimento o Istituto riferiti alla biblioteca secondo l'art. 3 del Regolamento dei Sistema dei Servizi Bibliotecari d'Ateneo (D.R. 3/9/85 n. 951). Sulla malleveria dovranno essere chiaramente indicate le date di inizio e di fine del periodo di ammissione al prestito. La durata della malleveria non può superare i 12 mesi.

Art. 7

L'addetto al prestito, per i casi contemplati dall'art. 6, dovrà annotare sul documento di ammissione al prestito, la specie e numero del documento personale
del richiedente, la sua residenza e il suo recapito.

Art. 8

Gli studenti regolarmente iscritti ad una Facoltà possono accedere al prestito nelle altre biblioteche dell'Università mediante il libretto di iscrizione. Le biblioteche alle quali lo studente si rivolge per il prestito provvederanno a registrare l'ammissione e ad annotarla sul documento. Per l'ammissione all'esame di laurea o per ottenere il congedo lo studente dovrà consegnare in segreteria la dichiarazione che non ha pendenze con le biblioteche utilizzate.

Art. 9

Due o più biblioteche, nello spirito dell'art. 12 del Regolamento dei S.B.A. possono connettersi e stabilire modalità di prestito unico.

Art. 10

Il prestito nazionale ed internazionale si effettua solamente fra biblioteche su richiesta scritta dell'utente nelle forme e modalità stabilite. Le relative spese sono a carico del richiedente.

Art. 11

Tutte le richieste di lettura e di prestito vanno compilate dall'utente su moduli forniti dalla biblioteca. Per la lettura l'utente deve consegnare, unitamente al modulo di richiesta un modulo di identità personale.

Art. 12

Le biblioteche devono stabilire la durata del prestito interno delle opere comuni a stampa, in misura comunque non superiore a 2 mesi. Allo scadere del termine di resa, se non vi sono richieste, il prestito può essere rinnovato. In casi del tutto particolari e per documentate necessità, la direzione può concedere una dilazione.

Art. 13

Le biblioteche devono stabilire il numero massimo delle opere da prestare contemporaneamente ad un singolo utente.

Art. 14

Le biblioteche possono dare in deposito temporaneo a Dipartimenti e Istituti unità bibliografiche di loro competenza. I depositari rimangono responsabili delle unità bibliografiche ricevute in deposito, risultanti da una nota in duplice copia e firmata dai relativi responsabili. Di comune accordo sarà stabilito se e quali unità bibliografiche in deposito possono essere date in prestito.

Art. 15

Sono esclusi dal prestito:
a) il materiale manoscritto, o a stampa, di particolare pregio storico, artistico e di rarità;
b) il materiale del quale il donatore o il testatore ne abbia vietato il prestito;
c) enciclopedie, dizionari, repertori bibliografici, fascicoli di riviste dell'ultimo quinquennio, opere a fogli mobili, opere di frequente consultazione, microforme, tesi di laurea;
d) opere ricevute in prestito nazionale o internazionale per le quali sia specificato l'obbligo della lettura in sede.
Le biblioteche, secondo le proprie caratteristiche patrimoniali e di utenza potranno indicare ulteriori unità bibliografiche escluse dal prestito. Il direttore ha facoltà di concedere eccezioni.

Art. 16

Le tesi di laurea depositate presso la biblioteca possono essere date in visione solamente con l'autorizzazione dell'autore, o in caso di impossibilità del suo reperimento, del Preside, sulla base di motivata richiesta. La biblioteca, secondo le sue caratteristiche e necessità, adotta le forme più opportune per la visione delle tesi, tenuto conto del materiale della tesi e della salvaguardia del diritto d'autore (legge L. 633/41). E' comunque esclusa la riproduzione di qualunque pagina parte della tesi data in visione.

Art. 17

Il personale addetto alla consegna di opere di pregio per la lettura deve adottare le seguenti cautele:
a) accertamento dell'identità del richiedente e delle motivazioni della richiesta;
b) sistemazione dell'utente in zona riservata e controllata. Può essere stabilito anche un orario particolare rispetto a quello di normale apertura della biblioteca al pubblico;
c) in biblioteca deve essere tenuto un registro su cui verranno annotati, a cura dell'incaricato, la data, il cognome e il nome e la qualifica del richiedente, I'autore e il titolo dell'opera data in visione e la sua collocazione.

Art. 18

E' fatto obbligo all'utente di far notare al distributore le eventuali condizioni di stato del materiale preso in lettura o in prestito, onde evitare proprie responsabilità di danneggiamento.

Art. 19

Al momento della restituzione del materiale avuto in lettura il distributore annulla il modulo di richiesta, lo conserva ai fini della statistica mensile, e restituisce il documento. L'utente può chiedere che il materiale restituito venga tenuto a sua disposizione per il giorno successivo. L'eventuale mancata utilizzazione fa automaticamente decadere la richiesta.

Art. 20

Al momento della restituzione di un prestito l'utente deve farsi consegnare il modulo di richiesta annullato al fine di evitare possibili contestazioni.

Art. 21

In biblioteca deve essere tenuto aggiornato un registro delle mallevadorie per biblioteche esterne all'Università concesse dai docenti dei Dipartimenti e Istituti riferiti alla medesima agli studenti iscritti ai loro corsi secondo quanto disposto dal D.P.R. 1501/67, artt. 86, 87, 88.

Art. 22

La dichiarazione, a cura del servizio prestiti della biblioteca, che tutti i prestiti esterni garantiti da mallevadoria, di cui all'articolo precedente, sono stati restituiti è indispensabile per l'ammissione all'esame di laurea e per ottenere il congedo.

Art. 23

L'utente che danneggia il materiale della biblioteca e quello avuto in lettura o in prestito è tenuto a rifondere il danno. In caso contrario il Direttore, sentito anche il parere del Comitato della biblioteca, potrà chiedere al Rettore di adottare le misure che riterrà più opportune.

Art. 24

In caso di mancata restituzione di un prestito, trascorsi 30 giorni dall'ultimo sollecito, effettuato con raccomandata con ricevuta di ritorno, il Direttore della biblioteca dovrà chiedere al Rettore di procedere alla denunzia dell'inadempiente, per appropriazione indebita, all'autorità giudiziaria.

Art. 25

Sono permesse, all'interno dei locali della biblioteca, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore, le fotocopie di articoli o di brani di opere per uso personale di studio e di ricerca. Il materiale di pregio o comunque suscettibile di danneggiamento può essere fotocopiato solo su autorizzazione del Direttore della biblioteca.

Art. 26

Il laureato può richiedere una o più copie della propria tesi di laurea. La biblioteca provvederà con proprio personale alla copia reprografica addebitandone il costo al richiedente. In caso di richiesta di autenticazione della copia questa sarà fatta ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15.

ART. 27

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto dal D.P.R. 5/9/1967, n. 1501 e successive modificazioni "Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali".

Ultimo aggiornamento

06.12.2021

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