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Regolamento della Biblioteca di Scienze tecnologiche del 2009

Regolamento abrogato in seguito alla pubblicazione del Nuovo Regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo e dei Servizi del 2019

Decreto rettorale, 3 dicembre 2009, n. 1523 (prot. n. 84820)
pubblicato su: Bollettino ufficiale - Anno VIII, n. 12, 21 dicembre 2009

 

IL RETTORE

  • VISTO il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo e dei Servizi, emanato con decreto rettorale n. 67829 (1065) del 12 novembre 2007;
  • PRESO ATTO della necessità di aggiornare le norme ed uniformare i Regolamenti interni delle Biblioteche di Area;
  • PRESO ATTO che il testo del Regolamento dell'Area Tecnologica è stato elaborato e approvato in data 17 ottobre 2008 dal Comitato Scientifico della Biblioteca di Scienze Tecnologiche;
  • VISTA la delibera della Commissione Biblioteche del 3 febbraio 2009 di approvazione di detto Regolamento;
  • VISTA la delibera della Commissione Biblioteche del 9 giugno 2009, con la quale è stata accertata la congruità dei 5 Regolamenti delle Biblioteche di Area con il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
  • VISTO il parere favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo del 6 agosto 2009, i cui suggerimenti sono stati interamente recepiti nei Regolamenti delle Biblioteche di Area;
  • VISTE le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico rispettivamente nelle sedute del 21 ottobre e 11 novembre 2009, con le quali è stato espresso parere favorevole all'emanazione dei Regolamenti suddetti;
  • VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale n. 577/95 e successive modifiche,

DECRETA

È emanato il seguente Regolamento della Biblioteca di Scienze tecnologiche:

 

Articolo 1
Disposizioni generali

  1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione dei servizi della Biblioteca di Scienze Tecnologiche, d'ora in poi denominata BST, istituita con decreto rettorale n. 669 del 12 maggio 1999.
  2. Il presente regolamento applica le norme contenute nel Regolamento del Sistema Bibliotecario e dei Servizi, di seguito denominato Regolamento SBA, emanato il 12 novembre 2007, con decreto rettorale n. 69829 (1065), cui si fa riferimento per quanto non specificato.

Articolo 2
Ammissione alla Biblioteca

  1. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento SBA gli utenti della BST si dividono in due categorie, rispetto alle quali possono essere differenziate le modalità di erogazione e fruizione dei servizi: utenti interni e utenti esterni.
  2. Sono utenti interni:
    • il personale docente dell'Università di Firenze, compreso chiunque svolga anche a titolo temporaneo attività didattica o di ricerca nell'Ateneo, il personale tecnico-amministrativo dell'Università di Firenze e i dottorandi di ricerca la cui sede di dottorato sia in altra sede universitaria, consorziata con la sede fiorentina;
    • gli studenti regolarmente iscritti all'Università di Firenze.
  3. Sono utenti esterni:
    • tutti coloro che, per motivi di studio o di ricerca, sono stati accreditati direttamente dal Direttore della BST, dai Direttori delle biblioteche d'area o dal Dirigente del sistema;
    • gli studenti, il personale docente e tecnico-amministrativo che afferisce ad istituzioni scientifiche e culturali con cui l'Università di Firenze ha stipulato apposite convenzioni e/o protocolli d'intesa.
  4. Tutti coloro che per motivo di studio o di ricerca necessitano di essere accreditati come utenti devono presentare motivata richiesta di autorizzazione che è sottoposta all'approvazione del Direttore. Qualora la domanda venga accolta, il Direttore dispone il periodo di tempo per il quale l'utente può usufruire dei servizi, fino al massimo di un anno. Il Direttore stabilisce altresì a quali servizi può accedere l'utente.
  5. Gli utenti sono tenuti a mantenere un comportamento decoroso, corretto e rispettoso, secondo quanto previsto all'articolo 20 del Regolamento SBA. In particolare è vietato:
    • danneggiare, in qualsiasi modo, il materiale e le attrezzature esistenti in Biblioteca;
    • fare segni o scrivere su libri e documenti della Biblioteca;
    • disturbare, in qualsiasi modo, l'attività di studio e di lavoro;
    • fare uso del cellulare;
    • consumare cibo e bevande all'interno delle sale di lettura e consultazione; è ammessa la bottiglietta d'acqua;
    • introdurre animali, eccetto i cani guida per i non vedenti;
    • accedere ai depositi librari senza autorizzazione del Direttore;
    • manomettere attrezzature e componenti hardware e software dei computer della Biblioteca;
    • salva preventiva autorizzazione della direzione, effettuare ogni tipo di vendita o scambio, svolgere attività di pubblicità o propaganda con qualsiasi mezzo, raccogliere firme con qualsiasi finalità, distribuire questionari su qualsiasi argomento;
    • lasciare incustoditi libri e oggetti personali, nei confronti dei quali la Biblioteca declina ogni responsabilità in caso di furto o smarrimento.
  6. E' consentito l'uso delle postazioni informatiche e l'accesso alla rete Internet per le sole finalità di ricerca e studio e nel rispetto del principio dell'avvicendamento alle stazioni di lavoro.
  7. L'utente è tenuto a prendere atto degli avvisi relativi ad eventuali modifiche intervenute nell'erogazione dei servizi, pubblicati sul sito della Biblioteca e/o affissi nei locali interni della Biblioteca e/o comunicati a voce e/o telefonicamente dagli addetti ai lavori.
  8. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 è sanzionata con il richiamo verbale e, nei casi di particolare gravità, con la disattivazione della tessera per la durata di 72 ore a partire dall'accertamento dell'infrazione.
  9. Fatta salva ogni responsabilità civile o penale, chi si renda responsabile di atti o fatti contro il patrimonio della BST o avvenuti in Biblioteca sarà sanzionato con la disattivazione del tesserino per un anno su disposizione della Direzione e deferito all'autorità giudiziaria e alla Presidenza della Facoltà e alla Direzione del Dipartimento di appartenenza.

Articolo 3
Servizi della Biblioteca

  1. Ai sensi dell'articolo 21 comma 1 del Regolamento SBA, la BST eroga i seguenti servizi:
    • lettura e consultazione in sede;
    • accesso ad Internet;
    • prestito;
    • prestito interbibliotecario e fornitura copie;
    • riproduzioni;
    • informazione bibliografica e assistenza nella ricerca;
    • consultazione tesi;
    • consultazione materiali antichi, rari o di pregio;
    • servizi per i disabili.
  2. Ulteriori servizi possono essere predisposti sulla base di specifiche esigenze. Di essi la BST darà adeguata informazione, definendone caratteristiche e modalità di fruizione.

Articolo 4
Consultazione in sede

  1. Ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento SBA, tutte le risorse che costituiscono il patrimonio bibliografico e documentale edito, indipendentemente dal loro supporto, sono accessibili alla consultazione, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di diritto di autore e tutela della privacy. La consultazione di alcuni documenti può essere regolata da contratti specifici e pertanto essere limitata agli utenti interni.
  2. La consultazione del materiale collocato nelle sale di lettura è libera ed autonoma. La consultazione del materiale bibliografico collocato nei depositi librari è consentita sia agli utenti interni che esterni ed avviene su compilazione dell'apposito modulo di richiesta nei tempi e nei modi definiti dalle singole sedi di servizio.
  3. Libri e riviste consultati non devono essere ricollocati sui palchetti dagli utenti ma devono essere lasciati sui tavoli.

Articolo 5
Accesso ad internet e alle risorse elettroniche

  1. Ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento SBA, la BST garantisce ai propri utenti interni l'accesso alla rete Internet, sia attraverso postazioni attrezzate, gestite direttamente, che attraverso altri tipi di connessioni introdotte dall'evoluzione tecnologica, previa autenticazione, in ottemperanza con quanto richiesto dalla legge vigente.
  2. La BST garantisce la consultazione delle risorse elettroniche acquisite dal Sistema Bibliotecario d'Ateneo nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle licenze d'uso.

Articolo 6
Prestito

  1. Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento SBA comma 4, il prestito è personale e non cedibile; agli utenti può essere chiesto di esibire la carta di identità o un documento equipollente.
  2. Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento SBA comma 5, gli aventi diritto al prestito possono delegare persona diversa da loro al ritiro dei documenti mediante autorizzazione scritta e fotocopia di un documento del delegante.
  3. Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento SBA comma 1, sono ammessi di diritto al prestito tutti gli utenti interni, nonché gli utenti esterni autorizzati dal Direttore della BST.
  4. Per ottenere il prestito l'utente deve esibire la tessera della Biblioteca che in nessun caso può essere ceduta ad un altro utente. La Biblioteca declina ogni responsabilità nei riguardi di un uso scorretto della tessera della Biblioteca.
    Gli utenti esterni devono esibire l'autorizzazione rilasciata dal Direttore.
  5. Gli studenti devono essere in regola con il pagamento delle tasse.
  6. Il beneficiario è responsabile dell'integrità dell'opera ricevuta e della sua restituzione entro i termini di scadenza.
  7. All'atto della restituzione del prestito, l'utente può richiedere una ricevuta che attesti l'avvenuta restituzione.
  8. L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente cambiamenti di indirizzo, telefono, posta elettronica.
  9. Il numero massimo delle opere concesse in prestito è fissato a 4 opere a stampa per un massimo di 8 volumi per gli studenti e per gli utenti esterni autorizzati, a 8 opere a stampa per un massimo di 16 volumi per docenti, assegnisti e dottorandi dell'Università di Firenze.
  10. Ad ogni utente è consentito prendere in prestito un solo esemplare per volta dello stesso titolo.
  11. La durata del prestito per il materiale monografico e per il materiale multimediale ammesso al prestito, salvo diverse disposizioni del Direttore, è fissata a 30 giorni rinnovabili, in assenza di prenotazioni, per 2 volte consecutive.
  12. La durata del prestito per il materiale video è fissata in 7 giorni non rinnovabili. Il numero massimo delle opere multimediali concesse in prestito è fissato a 3 opere fino ad un massimo di 6 documenti per tutte le categorie di utenti.
  13. Dopo la restituzione del materiale bibliografico a scaffale aperto e multimediale, del materiale bibliografico dei depositi e video, l'utente dovrà attendere che siano trascorse 24 ore per il materiale bibliografico a scaffale aperto e multimediale, 48 per il materiale bibliografico dei depositi e video, prima di poter riprendere in prestito lo stesso volume o materiale multimediale.
  14. Possono essere prenotate, tramite il catalogo di Ateneo on line, le opere in prestito ad un altro utente. Il volume prenotato, una volta rientrato, resterà a disposizione dell'utente per tre giorni. Il prestito di un'opera prenotata non può essere rinnovato.
  15. Il rinnovo, che non può essere concesso per più di tre volte, non può superare complessivamente 4 mesi.
  16. In casi eccezionali e per motivate esigenze aventi carattere di particolare rilievo ed urgenza il Direttore può concedere deroghe.
  17. Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento SBA comma 8, la richiesta in prestito di documenti per mostre è regolata da apposita normativa e dalle indicazioni contenute nel Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e l'accesso ai fondi storici.

Articolo 7
Materiali esclusi dal prestito

  1. Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento SBA commi 3 e 9 sono esclusi dal prestito, salvo diverse disposizioni del Direttore:
    • opere di consultazione e di uso frequente: enciclopedie, dizionari, vocabolari, codici, repertori, bibliografie;
    • materiale manoscritto e a stampa antico, raro e di particolare pregio storico-artistico e autografato;
    • libri editi anteriormente al 1915 compreso;
    • tesi di laurea;
    • microfilm, microfiches;
    • opere ricevute con il prestito interbibliotecario per le quali sia richiesto dall'istituzione prestante l'obbligo della lettura in sede;
    • materiale del quale il donatore o il testatore abbia espressamente vietato il prestito;
    • opere a fogli mobili;
    • periodici;
    • libri in precario stato di conservazione;
    • opere ad uso interno per i servizi di Biblioteca;
    • supporti elettronici scrivibili;
    • normativa tecnica e standard:
    • materiale a stampa di particolare interesse per la collezione BST non più reperibile tramite canali editoriali e commerciali.

Articolo 8
Prestito breve, notturno e festivo

  1. Presso le sedi di Agraria e di Ingegneria è possibile ottenere in prestito notturno/festivo il materiale collocato nelle sale consultazione a partire dalle ore 17 fino alle ore 10 e 30 del giorno lavorativo successivo.
  2. Il prestito notturno/festivo è consentito durante i periodi di chiusura della Biblioteca.

Articolo 9
Obblighi e sanzioni relativi al prestito

  1. Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento SBA comma 6, la mancata restituzione dei documenti ricevuti in prestito, entro il limite di scadenza stabilito, comporta la sospensione dal servizio in misura proporzionale al periodo di ritardo.
  2. Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento SBA comma 7, in caso di mancata restituzione di un documento ricevuto in prestito, trascorsi 30 giorni dall'ultimo sollecito, effettuato con raccomandata con ricevuta di ritorno, il Direttore della Biblioteca procederà alla denuncia dell'inadempiente all'autorità giudiziaria.
  3. L'utente che riceve un'opera in prestito deve controllarne l'integrità e lo stato di conservazione e far presente al personale addetto le mancanze e i guasti in essa eventualmente riscontrati.
  4. L'utente che, avendo ricevuto un'opera in prestito, la restituisca danneggiata o la smarrisca, è tenuto a rifondere il danno acquistando un nuovo esemplare del materiale oppure, qualora esso non sia più in commercio, acquistando materiale bibliografico di pari valore sulla base dell'indicazione della BST. L'utente rimarrà sospeso dal prestito fino al risarcimento.

Articolo 10
Prestito interbibliotecario e fornitura copie documenti

  1. Ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento SBA, sono ammessi ad usufruire del servizio di prestito interbibliotecario gli utenti interni del Sistema Bibliotecario d'Ateneo e gli utenti esterni autorizzati.
  2. Il servizio di prestito interbibliotecario è svolto nelle sedi di Agraria, Architettura ed Ingegneria.
  3. Gli utenti della Biblioteca possono richiedere, tramite il servizio di prestito interbibliotecario, a biblioteche esterne all'Ateneo di Firenze documenti e copie di articoli di periodici non posseduti dalla BST o dalle altre biblioteche dell'Ateneo.
  4. Per gli utenti il servizio è soggetto a rimborso forfettario, qualora la fornitura dei documenti non sia garantita da accordi di gratuità reciproca tra biblioteche. L'entità del rimborso è stabilita dall'apposito tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione.
  5. Le biblioteche esterne all'Ateneo di Firenze possono richiedere per i propri utenti documenti e copie di articoli di periodici posseduti dalla Biblioteca.
  6. Per le biblioteche il servizio è soggetto a rimborso forfettario, qualora la fornitura dei documenti non sia garantita da accordi di gratuità reciproca tra biblioteche. L'entità del rimborso è stabilita dall'apposito tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione.
  7. Il servizio di fornitura copie prevede la possibilità per gli utenti interni di ottenere gratuitamente la copia elettronica degli articoli pubblicati in riviste possedute dalla BST esclusivamente in formato cartaceo.

Articolo 11
Riproduzioni

  1. Ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento SBA, le fotocopie per uso personale di articoli o brani di opere all'interno dei locali della Biblioteca sono permesse nel rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore (legge 633/1941 e successive modifiche e integrazioni).
  2. Sono esclusi dalla fotocopiatura i fondi storici, i materiali con data di pubblicazione anteriore al 1886 e i materiali di pregio, in precarie condizioni di conservazione, o comunque suscettibili di essere danneggiati. Questi materiali possono essere riprodotti solo fotograficamente.
  3. Per le riproduzioni fotografiche e filmografiche, o effettuate con altri mezzi tecnici, di beni culturali posseduti dalle biblioteche è necessario inoltrare richiesta di autorizzazione al Direttore della Biblioteca, e se la riproduzione è per scopi commerciali corrispondere la cifra stabilita. Le stesse regole valgono per le riprese e le riproduzioni di ambienti che ospitano le biblioteche.
  4. La materia di cui ai precedenti commi è disciplinata dal Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l'accesso ai fondi storici e dal Regolamento per l'autorizzazione alle riproduzioni fotografiche e filmografiche del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Articolo 12
Informazione bibliografica e assistenza alla ricerca

  1. Ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento SBA, il servizio di informazione bibliografica è assicurato nei punti di servizio di Agraria, Architettura e Ingegneria ed è rivolto a tutti gli utenti.
  2. Con il Servizio di Assistenza alla ricerca (reference) la BST garantisce assistenza personalizzata ai progetti di ricerca degli utenti, offrendo un supporto strategico al recupero e alla valutazione di risorse rilevanti per la specifica ricerca.
  3. La BST organizza corsi per l'apprendimento degli strumenti e delle tecniche di ricerca bibliografica e per la conoscenza delle fonti informative e bibliografiche locali ed ad accesso remoto. I corsi possono dare adito al riconoscimento di crediti formativi (CFU), così come stabilito dai rispettivi corsi di laurea dell'area disciplinare scientifico-tecnologica.

Articolo 13
Consultazione tesi di laurea

  1. Le tesi di laurea depositate presso la BST vengono date in visione con l'autorizzazione dell'autore e secondo le modalità definite dall'articolo 4 dello specifico Regolamento di Ateneo per la consultazione delle tesi di laurea.
  2. E' esclusa la riproduzione di qualunque pagina o parte della tesi data in visione, salvo quanto disposto all'articolo 4 comma 4 dello specifico Regolamento.
  3. La consultazione delle tesi avviene in un'area controllata della BST, riservata allo scopo.
  4. Gli autori della tesi possono, per esigenze personali anche autocertificate, effettuare la copia dell'esemplare della loro tesi depositata presso la BST. Per la notifica di conformità all'originale fanno fede le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (articoli 18, 19, 47).
  5. Gli autori della tesi possono delegare un'altra persona a riprodurre la propria tesi mediante esplicita autorizzazione scritta e fotocopia di un proprio documento.
  6. La consultazione avviene su richiesta nei tempi e nei modi definiti dalle singole sedi di servizio, fermo restando che ogni utente può al massimo consultare tre tesi in un giorno.
  7. Per ogni altra modalità di consultazione non prevista dal presente regolamento si rimanda al Regolamento di Ateneo per la consultazione della tesi di laurea.

Articolo 14
Consultazione delle opere antiche, rare, di pregio e dei fondi storici e archivistici

  1. Ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento SBA, la consultazione del materiale archivistico, raro o di pregio è disciplinata dal Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l'accesso ai fondi storici del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
    Ai sensi dell'articolo 2 del citato regolamento sono considerate opere antiche, rare e di pregio tutte le opere, anche posteriori al 1830, che presentino caratteristiche di rarità.
  2. La consultazione dei volumi avviene nelle sale o spazi dedicati , nel rispetto delle norme previste dall'articolo 29 del Regolamento SBA e del Regolamento quadro per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l'accesso ai fondi storici del Sistema Bibliotecario d'Ateneo.

Articolo 15
Pari opportunità

  1. Ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento SBA, la BST garantisce agli studenti disabili dell'Ateneo i servizi di consultazione delle risorse bibliografiche in rete, mediante postazioni dedicate e attrezzate per le disabilità e il servizio di prestito a domicilio gratuito.

Articolo 16
Proposte d'acquisto

  1. Gli utenti possono proporre l'acquisto di materiale bibliografico.
  2. I suggerimenti saranno accolti compatibilmente con la disponibilità in bilancio ed in base ai criteri di sviluppo delle collezioni stabiliti dal Comitato Tecnico Scientifico.

Articolo 17
Libri acquistati su fondi diversi da quelli in dotazione alla Biblioteca

  1. I libri acquistati su fondi diversi da quelli della BST sono inventariati e catalogati dalla BST e possono essere concessi in prestito, fino al termine previsto dal progetto di ricerca, ai titolari dei fondi che ne abbiano disposto l'acquisto, che ne dovranno garantire la consultabilità.

Articolo 18
Obblighi del personale

  1. E' fatto obbligo al personale di rendersi facilmente riconoscibile in orario di servizio.
  2. Il personale è obbligato ad intervenire direttamente o su segnalazione degli utenti al fine di far rispettare le norme previste dal presente Regolamento, prendendo, di concerto con il Direttore della Biblioteca, le opportune misure.

 

Firenze, 3 dicembre 2009

IL RETTORE
Prof. Alberto Tesi

Ultimo aggiornamento

06.12.2021

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