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Regolamento della Biblioteca di Scienze del 2009

Regolamento abrogato in seguito alla pubblicazione del Nuovo Regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo e dei Servizi del 2019

Decreto rettorale, 3 dicembre 2009, n. 1524 (prot.84822)
Bollettino ufficiale - Anno VIII, n. 12, 21 dicembre 2009

art.1
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina l’erogazione dei servizi della Biblioteca di Scienze di seguito denominata BS, istituita con D.R. n. 666 del 12 maggio 1999.
2. Il presente regolamento applica le norme contenute nel Regolamento del Sistema Bibliotecario e dei servizi, di seguito denominato Regolamento SBA, emanato il 12 novembre 2007, con D.R. n. 69829 (1065), cui si fa riferimento per quanto non specificato.

art. 2
AMMISSIONE ALLA BIBLIOTECA

  1. Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento SBA gli utenti della BS si dividono in due categorie, rispetto alle quali possono essere
    differenziate le modalità di erogazione e fruizione dei servizi: utenti interni e utenti esterni.
  2. Sono utenti interni:
    1. il personale docente dell’Università di Firenze, compreso chiunque svolga anche a titolo temporaneo attività didattica o di ricerca nell’Ateneo, il personale tecnico-amministrativo dell’Università di Firenze e i dottorandi di ricerca la cui sede di dottorato sia in altra sede universitaria, consorziata con la sede fiorentina;
    2. gli studenti regolarmente iscritti all’Università di Firenze.
  3. Sono utenti esterni:
    1. tutti coloro che, per motivi di studio o di ricerca, sono stati accreditati direttamente dal direttore della BS, dai direttori delle biblioteche d’area o dal dirigente del sistema;
    2. gli studenti, il personale docente e tecnico-amministrativo che afferisce ad istituzioni scientifiche e culturali con cui l’Università di Firenze ha stipulato apposite convenzioni e/o protocolli d’intesa.
  4. Tutti coloro che, per motivi di studio o di ricerca, necessitano di essere accreditati come utenti devono presentare motivata
    richiesta di autorizzazione, che è sottoposta all’approvazione del direttore. Qualora la domanda venga accolta, il direttore dispone il
    periodo di tempo per il quale l’utente può usufruire dei servizi. Il direttore stabilisce altresì a quali servizi può accedere l’utente.
  5. Gli utenti sono tenuti a mantenere un comportamento decoroso, corretto e rispettoso, secondo quanto previsto all’art. 20 del Regolamento SBA.
    In particolare è vietato:
    1. danneggiare, in qualsiasi modo, il materiale e le attrezzature esistenti in biblioteca;
    2. fare segni o scrivere su libri e documenti della biblioteca;
    3. disturbare, in qualsiasi modo, l’attività di studio e di lavoro;
    4. fare uso del cellulare;
    5. consumare cibo e bevande all’interno delle sale di lettura e consultazione; è ammessa la bottiglietta d’acqua;
    6. introdurre animali, eccetto i cani guida per i non vedenti
    7. accedere ai depositi librari senza autorizzazione della direzione;
    8. manomettere attrezzature e componenti hardware e software dei computer della biblioteca;
    9. salva preventiva autorizzazione della direzione, effettuare ogni tipo di vendita o scambio, svolgere attività di pubblicità o propaganda con qualsiasi mezzo, raccogliere firme con qualsiasi finalità, distribuire questionari su qualsiasi argomento;
    10. lasciare incustoditi libri e oggetti personali, relativamente ai quali la biblioteca declina ogni responsabilità in caso di furto o smarrimento.
  6. E’ consentito l’uso delle postazioni informatiche e l’accesso alla rete Internet per le sole finalità di ricerca e studio e nel rispetto del principio dell’avvicendamento alle stazioni di lavoro.
  7. L’utente è tenuto a prendere atto degli avvisi relativi ad eventuali modifiche intervenute nell’erogazione dei servizi, pubblicati sul sito della BS e/o affissi nei locali interni della BS e/o comunicati a voce e/o telefonicamente dagli addetti ai lavori.
  8. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 è sanzionata con il richiamo verbale e, nei casi di particolare gravità, con la disattivazione della tessera per la durata di 72 ore a partire dall’accertamento dell’infrazione.
  9. Fatta salva ogni responsabilità civile o penale, chi si renda responsabile di atti o fatti contro il patrimonio della BS o avvenuti in biblioteca sarà sanzionato con la disattivazione del tesserino per un anno su disposizione della direzione e deferito all’autorità giudiziaria e alla presidenza della facoltà e alla direzione del dipartimento di appartenenza.

art. 3
SERVIZI DELLA BIBLIOTECA

  1. Ai sensi dell’art. 21 comma 1 del Regolamento SBA, la BS eroga i seguenti servizi:
    1. lettura e consultazione in sede;
    2. accesso ad Internet;
    3. prestito;
    4. prestito interbibliotecario e fornitura copie;
    5. riproduzioni;
    6. informazione bibliografica e assistenza nella ricerca;
    7. consultazione tesi;
    8. consultazione materiali antichi, rari o di pregio;
    9. servizi per i disabili.
  2. Ulteriori servizi possono essere predisposti sulla base di specifiche esigenze. Di essi la BS darà adeguata informazione, definendone caratteristiche e modalità di fruizione.

art. 4
CONSULTAZIONE IN SEDE

  1. Ai sensi dell’art. 22 del Regolamento SBA tutte le risorse che costituiscono il patrimonio bibliografico e documentale edito, indipendentemente dal loro supporto, sono accessibili alla consultazione, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di diritto d’autore e di tutela della privacy. La consultazione di alcuni documenti può essere regolata da contratti specifici e pertanto essere limitata agli utenti interni.
  2. La consultazione del materiale collocato a scaffale aperto è libera ed autonoma. La consultazione del materiale conservato nei depositi librari o comunque non direttamente accessibile avviene dietro compilazione di apposito modulo di richiesta, nei tempi e nei modi definiti.
  3. Libri e riviste collocati nei depositi librari presi in consultazione devono essere restituiti entro l’orario di chiusura della BS.
  4. Al momento della riconsegna l’utente può chiedere che libri e riviste consultati vengano mantenuti in deposito, a sua disposizione, fino a un massimo di 7 giorni consecutivi.
  5. L’utente può richiedere in consultazione contemporaneamente fino a 4 volumi collocati nei depositi librari.

art. 5
ACCESSO AD INTERNET E ALLE RISORSE ELETTRONICHE

  1. Ai sensi dell’art 23 del Regolamento SBA la BS garantisce ai propri utenti interni l’accesso alla rete Internet, sia attraverso postazioni attrezzate gestite direttamente, che attraverso altri tipi di connessioni introdotte dall’evoluzione tecnologica, previa autenticazione, in ottemperanza con quanto richiesto dalla legge vigente.
  2. La BS garantisce la consultazione delle risorse elettroniche acquisite dal Sistema Bibliotecario d’Ateneo nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle licenze d’uso.

art. 6
PRESTITO

  1. Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento SBA comma 4, il prestito è personale e non cedibile; agli utenti può essere chiesto di esibire la carta di identità o un documento equipollente.
  2. Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento SBA comma 5, gli aventi diritto al prestito possono delegare persona diversa da loro al ritiro dei documenti mediante autorizzazione scritta e fotocopia di un documento del delegante.
  3. Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento SBA comma 1, sono ammessi di diritto al prestito tutti gli utenti interni, nonché gli utenti esterni autorizzati dal direttore della BS.
  4. Per ottenere il prestito l’utente deve esibire la tessera della biblioteca che in nessun caso può essere ceduta ad un altro utente. La biblioteca declina ogni responsabilità nei riguardi di un uso scorretto della tessera della biblioteca. Gli utenti esterni devono esibire l’autorizzazione rilasciata dal direttore.
  5. Gli studenti devono essere in regola con il pagamento delle tasse.
  6. Il beneficiario è responsabile dell’integrità dell’opera ricevuta e della sua restituzione entro i termini di scadenza.
  7. All’atto della restituzione del prestito, l’utente può richiedere una ricevuta che attesti l’avvenuta restituzione.
  8. L’utente è tenuto a comunicare tempestivamente cambiamenti di indirizzo, telefono, posta elettronica.
  9. L’utente può avere contemporaneamente in prestito 2 opere per un massimo di 4 volumi.
  10. I docenti, i ricercatori, i dottorandi e gli assegnisti hanno diritto al prestito di 20 opere contemporaneamente per un massimo di 25 volumi.
  11. Il prestito dura un mese (30 giorni) conteggiati dal giorno successivo a quello del prestito ed è rinnovabile alle condizioni elencate nel successivo comma 15.
  12. Il prestito dei volumi destinati alle attività didattiche (corsi ed esami) dura 15 giorni per tutte le categorie di utenti ed è
    rinnovabile alle condizioni elencate nel successivo comma 15. I 15 giorni sono conteggiati dal giorno successivo a quello in cui si effettua il prestito.
  13. Per i docenti, i ricercatori, i dottorandi e gli assegnisti il prestito dura 2 mesi (60 giorni), conteggiati dal giorno successivo a quello in cui si effettua il prestito, ed è rinnovabile alle condizioni elencate nel successivo comma 15. Il prestito delle opere acquistate sui fondi di ricerca durerà fino al termine della ricerca stessa con obbligo di restituzione appena ne cessi l’utilizzo.
  14. La prenotazione, tramite il catalogo di Ateneo on line, è possibile solo per le opere in prestito ad un altro utente. Il volume prenotato, una volta rientrato, resterà a disposizione dell’utente per tre giorni. Il prestito di un’opera prenotata non può essere rinnovato.
  15. Il rinnovo del prestito può essere effettuato attraverso una delle seguenti procedure:
    1. direttamente dall’utente, autenticandosi nella scheda utente del catalogo d’Ateneo on line;
    2. presso il punto di servizio titolare del prestito;
    3. telefonando al punto di servizio titolare del prestito;
    4. per posta elettronica.
  16. Il rinnovo non può superare complessivamente 4 mesi di durata del prestito. Solo per il prestito di 30 giorni la proroga è estesa a 24 mesi per alcune categorie di utenti: assegnisti, borsisti, dottorandi, docenti, ricercatori, personale TA, cultori della materia, personale INFN, LENS, CREM.
  17. Qualora la data di scadenza del prestito coincida con un giorno di chiusura della BS, essa si intende rinviata al primo giorno di riapertura della medesima.
  18. In casi eccezionali e per motivate esigenze aventi carattere di particolare rilievo e urgenza il direttore può concedere deroghe.
  19. Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento SBA comma 8, la richiesta in prestito di documenti per mostre è regolata da apposita normativa e dalle indicazioni contenute nel Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e l’accesso ai fondi storici.

art. 7
MATERIALI ESCLUSI DAL PRESTITO

  1. Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento SBA commi 3 e 9 sono esclusi dal prestito, salvo diverse disposizioni del direttore:
    1. opere di consultazione e di uso frequente: enciclopedie, dizionari, vocabolari, codici, repertori, bibliografie;
    2. materiale manoscritto e a stampa antico, raro e di particolare pregio storico-artistico e autografato;
    3. libri editi anteriormente al 1915 compreso;
    4. tesi di laurea;
    5. microfilm, microfiches;
    6. opere ricevute con il prestito interbibliotecario per le quali sia richiesto dall’istituzione prestante l’obbligo della lettura in sede;
    7. materiale del quale il donatore o il testatore abbia espressamente vietato il prestito;
    8. opere a fogli mobili;
    9. periodici;
    10. libri in precario stato di conservazione;
    11. opere ad uso interno per i servizi di biblioteca;
    12. CD-ROM che necessitano di installazione;
    13. libri di testo;
    14. materiale cartografico;
    15. prontuari;
    16. fotografie;
    17. volumi esclusi dal prestito esterno per esigenze della didattica o perché esemplari unici.
  2. In casi eccezionali e per motivate esigenze aventi carattere di particolare rilievo e urgenza il direttore può concedere deroghe.

art. 8
PRESTITO BREVE, NOTTURNO E FESTIVO

  1. Il prestito notturno e festivo consente di avere in prestito, durante i periodi di chiusura della BS, libri che normalmente non sono ammessi al prestito esterno per esigenze della didattica o perché esemplari unici.
  2. Le richieste di prestito notturno e festivo vengono presentate nella mezz’ora che precede l’orario di chiusura della BS.
  3. La restituzione dei volumi concessi in prestito notturno o festivo deve avvenire entro la prima mezz’ora di apertura del primo giorno di riapertura della BS.
  4. Restano comunque esclusi anche da questa tipologia di prestito:
    1. opere pubblicate fino al 1915 o in uno stato di conservazione precario,
    2. materiale manoscritto e a stampa antico, raro, di pregio e autografo,
    3. materiale del quale il donatore abbia espressamente vietato il prestito,
    4. periodici,
    5. tesi di laurea,
    6. dizionari,
    7. enciclopedie,
    8. materiale cartografico,
    9. fotografie,
    10. CD-ROM che necessitano di installazione,
    11. opere ad integrazione,
    12. opere ricevute da altre biblioteche con il vincolo della consultazione in sede.

art. 9
OBBLIGHI E SANZIONI RELATIVI AL PRESTITO

  1. Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento SBA comma 6, la mancata restituzione dei documenti ricevuti in prestito, entro il limite di scadenza stabilito, comporta la sospensione dal servizio in misura proporzionale al periodo di ritardo.
  2. Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento SBA comma 7, in caso di mancata restituzione di un documento ricevuto in prestito, trascorsi 30 giorni dall'ultimo sollecito, effettuato con raccomandata con ricevuta di ritorno, il direttore della BS procederà alla denuncia dell'inadempiente all’autorità giudiziaria.
  3. L’utente che riceve un’opera in prestito deve controllarne l’integrità e lo stato di conservazione e far presente immediatamente al personale addetto, a proprio discarico, le mancanze e i guasti in essa eventualmente riscontrati.
  4. L’utente che, avendo ricevuto un’opera in prestito, la restituisca danneggiata o la smarrisca, è tenuto a rifondere il danno acquistando un nuovo esemplare del materiale oppure, qualora esso non sia più in commercio, acquistando materiale bibliografico di pari valore sulla base dell’indicazione della BS. L’utente rimarrà sospeso dal prestito fino al risarcimento.

art. 10
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E FORNITURA COPIE DOCUMENTI

  1. Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento SBA, sono ammessi ad usufruire del servizio di prestito interbibliotecario gli utenti interni del Sistema Bibliotecario d’Ateneo e gli utenti esterni autorizzati.
  2. Il servizio consente agli utenti della BS di ottenere libri o copie di articoli pubblicati in periodici non posseduti dalle biblioteche dell’Università di Firenze, che verranno richiesti a fornitori o biblioteche, italiani o stranieri.
  3. Al servizio sono ammessi gli utenti interni e gli utenti esterni autorizzati. Il servizio di prestito interbibliotecario e fornitura documenti viene erogato anche alle biblioteche, italiane e straniere, esterne al Sistema Bibliotecario dell’Università di Firenze.
  4. Le richieste vengono inoltrate seguendo le procedure descritte sul sito della BS.
  5. Il servizio è soggetto a rimborso forfetario in base alla delibera del CdA del 1 giugno 1999 e successive modifiche, a meno che il documento non sia richiesto ad una biblioteca con cui è operante un accordo di reciproco scambio gratuito.
  6. Il servizio di fornitura elettronica di articoli per utenti interni è svolto dai punti di servizio della BS. Il servizio consente di ottenere la copia in formato elettronico di articoli pubblicati nelle riviste cartacee possedute dalle biblioteche dell’Università di Firenze.
  7. Ulteriori dettagli sul servizio di prestito interbibliotecario e fornitura di documenti anche in formato elettronico e sulle eventuali tariffe sono reperibili sul sito del Sistema Bibliotecario d’Ateneo.

art. 11
RIPRODUZIONI

  1. Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento SBA, le fotocopie per uso personale di articoli o brani di opere all’interno dei locali della BS sono permesse nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore (L. 633/1941 e successive modifiche e integrazioni).
  2. Sono esclusi dalla fotocopiatura i fondi storici, i materiali con data di pubblicazione anteriore al 1886 e i materiali di pregio, in precarie condizioni di conservazione, o comunque suscettibili di essere danneggiati. Questi materiali possono essere riprodotti solo fotograficamente.
  3. Per le riproduzioni fotografiche e filmografiche, o effettuate con altri mezzi tecnici, di beni culturali posseduti dalle biblioteche è necessario inoltrare richiesta di autorizzazione al direttore della BS, e se la riproduzione è per scopi commerciali, corrispondere la cifra stabilita. Le stesse regole valgono per le riprese e le riproduzioni di ambienti che ospitano le biblioteche.
  4. La materia di cui ai precedenti commi 2 e 3 è disciplinata dal Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l’accesso ai fondi storici e dal Regolamento per l’autorizzazione alle riproduzioni fotografiche e filmografiche del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

art. 12
INFORMAZIONE BIBLIOGRAFICA E ASSISTENZA ALLA RICERCA

  1. Ai sensi dell’Art. 27 del Regolamento SBA, la BS assiste i propri utenti nella ricerca bibliografica e nella localizzazione delle risorse informative.
  2. Con il Servizio di Assistenza alla ricerca (reference) la BS garantisce assistenza personalizzata ai progetti di ricerca degli utenti, offrendo un supporto strategico al recupero e alla valutazione di risorse rilevanti per la specifica ricerca.
  3. Per favorire l’informazione, la conoscenza e l’autonomia nell’uso e nelle tecniche di ricerca delle fonti informative e bibliografiche locali e ad accesso remoto, la BS organizza periodicamente corsi di base o avanzati, predispone materiale illustrativo e di istruzione, promuove incontri informativi.

art. 13
CONSULTAZIONE TESI DI LAUREA

  1. Le tesi di laurea depositate presso la BS vengono date in visione con l’autorizzazione dell’autore e secondo le modalità definite dall’art. 4 dello specifico Regolamento di Ateneo per la consultazione delle tesi di laurea.
  2. E’ esclusa la riproduzione di qualunque pagina o parte della tesi data in visione, salvo quanto disposto all’art. 4 comma 4 dello specifico Regolamento.
  3. La consultazione delle tesi avviene in un’area controllata della BS, riservata allo scopo.
  4. Gli autori della tesi possono, per esigenze personali anche autocertificate, effettuare la copia dell’esemplare della loro tesi depositata presso la BS. Per la notifica di conformità all’originale fanno fede le disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 (artt. 18, 19, 47).
  5. Gli autori della tesi possono delegare un’altra persona a riprodurre la propria tesi mediante esplicita autorizzazione scritta e fotocopia di un proprio documento.
  6. La consultazione avviene su richiesta, nei tempi e nei modi definiti dalle singole sedi di servizio, fermo restando che ogni utente può al massimo consultare tre tesi in un giorno.
  7. Per ogni altra modalità di consultazione non prevista dal presente regolamento si rimanda al Regolamento di Ateneo per la consultazione della tesi di laurea.

art. 14
CONSULTAZIONE DELLE OPERE ANTICHE, RARE, DI PREGIO E DEI FONDI STORICI

  1. Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento SBA, la consultazione del materiale archivistico, raro o di pregio è disciplinata dal Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l’accesso ai fondi storici del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Ai sensi dell’art. 2 del citato regolamento sono considerate opere antiche, rare e di pregio tutte le opere, anche posteriori al 1830, che presentino caratteristiche di rarità.
  2. La consultazione dei volumi avviene sotto la sorveglianza del personale e/o in apposite sale secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l’accesso ai fondi storici del Sistema Bibliotecario d’Ateneo.

art. 15
PARI OPPORTUNITA’

  1. Ai sensi dell’art. 30 del Regolamento SBA, la BS garantisce agli studenti disabili dell’Ateneo i servizi di consultazione delle risorse bibliografiche in rete, mediante postazioni dedicate e attrezzate per le disabilità e il servizio di prestito a domicilio gratuito.

art. 16
PROPOSTE D’ACQUISTO

  1. Gli utenti possono proporre l’acquisto di materiale bibliografico.
  2. I suggerimenti per il materiale monografico saranno accolti compatibilmente con la disponibilità in bilancio ed in base ai criteri stabiliti dal Comitato tecnico scientifico della BS.

art. 17
LIBRI ACQUISTATI SU FONDI DIVERSI DA QUELLI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA

  1. I libri acquistati su fondi diversi da quelli della dotazione della BS sono inventariati e catalogati dalla biblioteca e possono essere concessi in prestito ai titolari dei fondi che ne abbiano disposto l’acquisto o al personale da costoro individuato, per un periodo di tempo concordato.

art. 18
OBBLIGHI DEL PERSONALE

  1. È fatto obbligo al personale di essere facilmente riconoscibile in orario di servizio.
  2. Il personale è obbligato ad intervenire direttamente o su segnalazione degli utenti al fine di far rispettare le norme previste dal presente Regolamento, prendendo, di concerto con il direttore della BS, le opportune misure.

Ultimo aggiornamento

06.12.2021

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