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Regolamento della Biblioteca Biomedica del 2009

Regolamento abrogato in seguito alla pubblicazione del Nuovo Regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo e dei Servizi del 2019

Art. 1 Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione dei servizi agli utenti all'interno della Biblioteca biomedica, d'ora in poi denominata BB, istituita con D.R. n. 667 del 12 maggio 1999.

2. Il presente regolamento applica le norme contenute nel Regolamento del sistema bibliotecario e dei servizi, di seguito denominato Regolamento SBA, emanato il 12 novembre 2007 con D.R. 69829 (1065) cui si fa riferimento per quanto non specificato.

Art. 2 Ammissione alla biblioteca

1. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento SBA gli utenti della BB si dividono in due categorie, rispetto alle quali possono essere differenziate le modalità di erogazione e fruizione dei servizi: utenti interni e utenti esterni.

2. Sono utenti interni:
a. il personale docente dell'Università di Firenze, compreso chiunque svolga anche a titolo temporaneo attività didattica o di ricerca nell'Ateneo, il personale tecnico-amministrativo dell'Università di Firenze e i dottorandi di ricerca la cui sede di dottorato sia in altra sede universitaria, consorziata con la sede fiorentina;
b. gli studenti regolarmente iscritti all'Università di Firenze.

3.  Sono utenti esterni:
a. tutti coloro che, per motivi di studio o di ricerca, sono stati accreditati direttamente dal direttore della BB, dai direttori delle biblioteche d'area o dal dirigente del sistema;
b. gli studenti, il personale docente e tecnico-amministrativo che afferisce ad istituzioni scientifiche e culturali con cui l'Università di Firenze ha stipulato apposite convenzioni o protocolli d'intesa.

4. Tutti coloro che, per motivi di studio o di ricerca, necessitano di essere accreditati come utenti devono presentare motivata richiesta di autorizzazione, che è sottoposta all'approvazione del direttore. Qualora la domanda venga accolta, il direttore dispone il periodo di tempo per il quale l'utente può usufruire dei servizi. Il direttore stabilisce altresì a quali servizi può accedere l'utente.

5. Gli utenti sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nell'art. 20 del Regolamento SBA.
E' pertanto vietato:
a. danneggiare, in qualsiasi modo, il materiale e le attrezzature esistenti in biblioteca;
b. fare segni o scrivere su libri e documenti della biblioteca;
c. disturbare, in qualsiasi modo, l'attività di studio e di lavoro;
d. fare uso del cellulare;
e. consumare cibo e bevande all'interno delle sale di lettura e consultazione; 
f. introdurre animali, eccetto i cani guida per i non vedenti;
g. accedere ai depositi librari senza autorizzazione della Direzione;
h. manomettere attrezzature e componenti hardware e software dei computer della biblioteca;
i. salvo preventiva autorizzazione della Direzione, effettuare ogni tipo di vendita o scambio, svolgere attività di pubblicità o propaganda con qualsiasi mezzo, raccogliere firme con qualsiasi finalità, distribuire questionari su qualsiasi argomento;
j. lasciare incustoditi libri e oggetti personali, relativamente ai quali la biblioteca declina ogni responsabilità in caso di furto o smarrimento.

6. E' consentito l'uso delle postazioni informatiche e l'accesso alla rete Internet per le sole finalità di ricerca e studio e nel rispetto del principio dell'avvicendamento alle stazioni di lavoro.

7. L'utente è tenuto a prendere atto degli avvisi relativi ad eventuali modifiche intervenute nell'erogazione dei servizi, pubblicati sul sito della biblioteca e/o affissi nei locali interni della biblioteca e/o comunicati a voce e/o telefonicamente dagli addetti ai lavori.

8. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 è sanzionata con il richiamo verbale e, nei casi di particolare gravità, con la disattivazione della tessera per la durata di 72 ore a partire dall'accertamento dell'infrazione.

9. Fatta salva ogni responsabilità civile o penale, chi si renda responsabile di atti o fatti contro il patrimonio della BB o avvenuti in biblioteca sarà sanzionato con la disattivazione del tesserino per un anno su disposizione della Direzione e deferito all'autorità giudiziaria e alla presidenza della facoltà e alla direzione del dipartimento di appartenenza.

Art. 3 Servizi della biblioteca
 
1. Ai sensi dell'art. 21 comma 1 del Regolamento SBA, la BB eroga i seguenti servizi:
a. lettura e consultazione in sede;
b. accesso ad Internet;
c. prestito;
d. prestito interbibliotecario e fornitura copie;
e. riproduzioni;
f. informazione bibliografica e assistenza nella ricerca;
g. consultazione tesi;
h. consultazione materiali antichi, rari o di pregio;
i. servizi per i disabili.

2. Ulteriori servizi possono essere predisposti sulla base di specifiche esigenze. Di essi la BB darà adeguata informazione, definendone caratteristiche e modalità di fruizione.


Art. 4 Consultazione in sede

1. Ai sensi dell'art. 22 del regolamento SBA, tutte le risorse che costituiscono il patrimonio bibliografico e documentale edito, indipendentemente dal loro supporto, sono accessibili alla consultazione, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di diritto di autore e tutela della privacy. La consultazione di alcuni documenti può essere regolata da contratti specifici e pertanto essere limitata agli utenti interni.

2. La consultazione del materiale collocato nelle sale di lettura è libera ed autonoma. La consultazione del materiale bibliografico collocato nei depositi librari è consentita sia agli utenti interni che esterni ed avviene su compilazione dell'apposito modulo di richiesta nei tempi e nei modi definiti.

3. Libri e riviste consultati non devono essere ricollocati sui palchetti dagli utenti ma devono essere lasciati sui tavoli.

Art. 5 Accesso ad internet e alle risorse elettroniche

1. Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento SBA, la BB garantisce ai propri utenti interni l'accesso alla rete Internet, sia attraverso postazioni attrezzate, gestite direttamente, che attraverso altri tipi di connessioni introdotte dall'evoluzione tecnologica, previa autenticazione, in ottemperanza con quanto richiesto dalla legge vigente.

2. La BB garantisce la consultazione delle risorse elettroniche acquisite dal Sistema Bibliotecario d'Ateneo nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle licenze d'uso.

Art. 6 Prestito

1. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento SBA comma 4, il prestito è personale e non cedibile; agli utenti può essere chiesto di esibire la carta di identità o un documento equipollente.

2. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento SBA comma 5, gli aventi diritto al prestito possono delegare persona diversa da loro al ritiro dei documenti mediante autorizzazione scritta e fotocopia di un documento del delegante.

3. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento SBA comma 1, sono ammessi di diritto al prestito tutti gli utenti interni,  nonché gli utenti esterni autorizzati dal direttore della BB.

4. Per ottenere il prestito l'utente deve esibire la tessera della biblioteca che in nessun caso può essere ceduta ad un altro utente. La biblioteca declina ogni responsabilità nei riguardi di un uso scorretto della tessera della biblioteca. Gli utenti esterni devono esibire l'autorizzazione rilasciata dal  direttore.

5. Gli studenti devono essere in regola con il pagamento delle tasse.

6. Il beneficiario è responsabile dell'integrità dell'opera ricevuta e della sua restituzione entro i termini di scadenza.

7. All'atto della restituzione del prestito, l'utente può richiedere una ricevuta che attesti l'avvenuta restituzione.

8. L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente cambiamenti di indirizzo, telefono e posta elettronica.

9. Il numero massimo di volumi concessi in prestito è fissato fino a 5 per gli utenti interni (eccettuati i docenti) ed esterni autorizzati; è invece fissato fino ad un massimo di 30 volumi per i docenti dell'Università degli studi di Firenze.

10. Durata del prestito:
a. Il prestito standard dura 15 giorni, al termine dei quali il materiale deve essere restituito; se non vi sono richieste da parte di altri utenti, il prestito può essere rinnovato, prima della scadenza, per la durata ogni volta di 15 giorni.
b. I docenti, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo hanno diritto a un prestito di 2 mesi; se non vi sono richieste da parte di altri utenti, il prestito può essere rinnovato, prima della scadenza, per la durata ogni volta di 2 mesi.
c. Effettuata la restituzione del prestito entro la data di scadenza, l'utente può immediatamente richiedere in prestito il libro restituito, a condizione che non sussistano prenotazioni di altri utenti.
d. Il direttore della Biblioteca, per esigenze della biblioteca stessa, si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento la restituzione dei prestiti.

11. Prenotazione:
a. Possono essere prenotati i volumi in prestito ad un altro utente. Il volume prenotato, una volta rientrato, resterà a disposizione dell'utente per tre giorni.
b. Il prestito di un volume prenotato non può essere rinnovato.

12. Il rinnovo del prestito può essere effettuato attraverso una delle seguenti procedure:
a. direttamente dall'utente che si autentichi nella scheda utente del catalogo di Ateneo on-line;
b. presso il punto di servizio titolare del prestito;
c. telefonando al punto di servizio titolare del prestito;

13. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento SBA comma 8, la richiesta di prestito di documenti per mostre è regolata da apposita normativa e dalle indicazioni contenute nel "Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e l'accesso ai fondi storici".

Art. 7 Materiali esclusi dal prestito

1. Ai sensi dell'art. 24 del regolamento SBA commi 3 e 9 sono esclusi dal prestito, salvo disposizioni del direttore:
a) opere di consultazione e di uso frequente: enciclopedie, dizionari, vocabolari, codici, repertori, bibliografie;
b) materiale manoscritto a stampa e antico, raro e di particolare pregio storico-artistico e autografato;
c) libri editi anteriormente al 1915 compreso;
d) tesi di laurea;
e) microfilm, microfiches;
f) opere ricevute in prestito interbibliotecario per le quali sia richiesto dall'istituzione prestante l'obbligo della lettura in sede;
g) materiale per il quale il donatore o il testatore abbia espressamente vietato il prestito;
h) opere a fogli mobili;
i) periodici;
j) libri in precario stato di conservazione;
k) opere ad uso interno per i servizi di biblioteca;
l) documenti su supporto elettronico;

Art .8 Prestito breve, notturno e festivo

1. Sono disponibili per il solo prestito breve, notturno e festivo, ovvero fino alle ore 9.30 del primo giorno lavorativo successivo a quello del prestito:
a) libri posseduti in copia unica;
b) una delle copie dell'edizione più recente di un'opera.

2. Il prestito breve, notturno e festivo non può essere immediatamente rinnovato: lo stesso volume può essere ripreso in prestito breve, notturno e festivo dallo stesso utente solo a partire dal giorno successivo a quello della restituzione.

Art. 9 Obblighi e sanzioni relativi al prestito
 
1. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento SBA comma 6, la mancata restituzione dei documenti ricevuti in prestito, entro il limite di scadenza stabilito, comporta la sospensione dal servizio in misura proporzionale al periodo di ritardo.

2. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento SBA comma 7, in caso di mancata restituzione di un documento ricevuto in prestito, trascorsi 30 giorni dall'ultimo sollecito, effettuato con raccomandata con ricevuta di ritorno, il direttore della biblioteca procederà alla denuncia dell'inadempiente, per appropriazione indebita, all'autorità giudiziaria.

3. L'utente che riceve un'opera in prestito deve controllarne l'integrità e lo stato di conservazione e far presente immediatamente al personale addetto, a proprio discarico, le mancanze e i guasti in essa eventualmente riscontrati.

4. L'utente che, avendo ricevuto un'opera in prestito, la restituisca danneggiata o la smarrisca, è tenuto a rifondere il danno acquistando un nuovo esemplare oppure, qualora esso non sia più in commercio, acquistando materiale bibliografico di pari valore sulla base dell'indicazione della BB. L'utente rimarrà sospeso dal prestito fino al risarcimento.

Art. 10 Prestito interbibliotecario e fornitura copie di documenti

1. Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento SBA, sono ammessi ad usufruire del servizio di prestito interbibliotecario gli utenti interni del Sistema Bibliotecario d'Ateneo e gli utenti esterni autorizzati.

2. Gli utenti della biblioteca possono richiedere, tramite il servizio di prestito interbibliotecario, a biblioteche esterne all'Ateneo di Firenze documenti e copie di articoli di periodici non posseduti dalla BB o dalle altre Biblioteche dell'Ateneo.
II servizio è soggetto a rimborso forfettario, qualora la fornitura dei documenti non sia garantita da accordi di gratuità reciproca tra biblioteche.
L'entità del rimborso è stabilita dall'apposito tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le biblioteche esterne all'Ateneo di Firenze possono richiedere per i propri utenti documenti e copie di articoli di periodici posseduti dalla BB.
II servizio è soggetto a rimborso forfettario, qualora la fornitura dei documenti non sia garantita da accordi di gratuità reciproca tra biblioteche.
L'entità del rimborso è stabilita dall'apposito tariffario approvato dal Consiglio di amministrazione.

4. Il servizio di fornitura copie prevede la possibilità per gli utenti interni di ottenere gratuitamente la copia elettronica degli articoli pubblicati in riviste depositate in formato cartaceo presso la BB.

Art. 11 Riproduzioni

1. Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento SBA, le fotocopie per uso personale di articoli o brani di all'interno dei locali della biblioteca, sono permesse nel rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore (L. 633/1941 e successive modifiche e integrazioni).

2. Sono esclusi dalla fotocopiatura i fondi storici, i materiali con data di pubblicazione anteriore al 1886 e i materiali di pregio, in precarie condizioni di conservazione o comunque suscettibili di essere danneggiati. Questi materiali possono essere riprodotti solo fotograficamente.

3. Per le riproduzioni fotografiche e filmografiche, o effettuate con altri mezzi tecnici, di beni culturali posseduti dalle biblioteche è necessario inoltrare  richiesta di autorizzazione al direttore della biblioteca, e se la riproduzione è per scopi commerciali corrispondere la cifra stabilita. Le stesse regole valgono per le riprese e le riproduzioni di ambienti che ospitano le biblioteche.

4. La materia di cui ai precedenti commi è disciplinata dal Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l'accesso ai fondi storici e dal Regolamento per l'autorizzazione alle riproduzioni fotografiche e filmografiche del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Art. 12 Informazione bibliografica e assistenza alla ricerca

1. Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento SBA,  la BB assiste i propri utenti nella ricerca bibliografica e nella localizzazione delle risorse informative.

2. Con il Servizio di assistenza alla ricerca (reference) la BB garantisce assistenza personalizzata ai progetti di ricerca degli utenti, offrendo un supporto strategico al recupero e alla valutazione di risorse rilevanti per la specifica ricerca.

3. I docenti di area biomedica possono altresì organizzare con il supporto e la partecipazione dei bibliotecari occasioni formative ad hoc sul recupero dell'informazione bibliografica e dei documenti in rete.

4. La BB organizza corsi per l'apprendimento dell'uso degli strumenti e delle tecniche di ricerca bibliografica e per la conoscenza delle fonti informative e bibliografiche ed ad accesso remoto. I corsi possono dare adito al riconoscimento di crediti formativi (CFU) così come stabilito dai corsi di laurea dell'area disciplinare biomedica.


Art . 13 Consultazione tesi di laurea

1. Le tesi di laurea depositate presso la BB possono essere date in visione solo con l'autorizzazione dell'autore e secondo le modalità definite dall'art. 4 dello specifico Regolamento di Ateneo per la consultazione delle tesi di laurea.

2. E' esclusa la riproduzione di qualunque pagina o parte della tesi data in visione, salvo quanto disposto al comma 4 art. 4 dello specifico Regolamento.

3. La consultazione delle tesi avviene in un'area controllata della Biblioteca, riservata allo scopo.

4. Gli autori della tesi possono, per esigenze personali anche autocertificate, effettuare copia dell'esemplare della propria tesi depositata presso la BB. Per la notifica di conformità all'originale fanno fede le disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 (artt. 18, 19, 47).

5. Gli autori della tesi possono delegare un'altra persona a riprodurre la propria tesi mediante esplicita autorizzazione scritta e fotocopia di un proprio documento.

6. La consultazione avviene su richiesta, nei tempi e nei modi definiti dalle singole sedi di servizio, fermo restando che ogni utente può al massimo consultare tre tesi in un giorno.

7. Per ogni altra modalità di consultazione non prevista nel presente regolamento si rimanda al Regolamento di Ateneo per la consultazione delle tesi di laurea.


Art. 14 Consultazione di materiale raro e di pregio ed  archivistico,

1. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento SBA, la consultazione del materiale archivistico, raro o di pregio è disciplinata dal Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l'accesso ai fondi storici del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
Ai sensi dell'art, 2 del citato regolamento sono considerate opere antiche, rare e di pregio tutte le opere, anche posteriori al 1830, che presentino caratteristiche di rarità.

2. La consultazione dei volumi avviene nelle sale o spazi dedicati, nel rispetto delle norme previste dall'art. 29 del regolamento SBA e del Regolamento quadro per la consultazionedelle opere antiche, rare e di pregio e per l'accesso ai fondi storici del Sistema Bibliotecario d'Ateneo.


Art. 15 Pari opportunità

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento SBA, la BB garantisce agli studenti disabili dell'Ateneo i servizi di consultazione delle risorse bibliografiche, mediante postazioni dedicate e attrezzate per le disabilità,  il prestito a domicilio gratuito e ulteriori specifici servizi. 

Art 16 Proposte di acquisto

1. Gli utenti possono proporre l'acquisto di materiale bibliografico.

2. I suggerimenti saranno accolti compatibilmente con la disponibilità in bilancio ed in base ai criteri di sviluppo delle collezioni stabiliti dal Comitato scientifico.

Art. 17  Libri acquistati su fondi diversi da quelli in dotazione alla biblioteca

1. Libri acquistati su fondi diversi da quelli in dotazione della BB stessa sono inventariati e catalogati dalla BB e concessi in prestito ai titolari dei fondi che ne abbiano disposto l'acquisto o al personale da costoro individuato, per un periodo di tempo concordato.

Art 18 Obblighi del personale

1. E' fatto obbligo al personale di rendersi reperibile e facilmente riconoscibile dagli utenti in orario di servizio.

2. Il personale è obbligato ad intervenire direttamente o su segnalazione degli utenti al fine di far rispettare le norme previste dal presente Regolamento, prendendo, di concerto con la Direzione della BB, le opportune misure.

3. Il personale si impegna a rispettare il diritto alla privacy degli utenti;  garantisce  ad ogni utente l'accesso alle informazioni che lo riguardano, ed in particolare a quelle relative allo stato dei prestiti in corso.

Art. 19 Disposizioni transitorie

1. Per i punti di servizio bibliotecario diversi dalla sede di Medicina si applica il presente regolamento per quanto compatibile.

 

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Ultimo aggiornamento

06.12.2021

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