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Codice di regolamentazione delle donazioni e regalie

Il Comitato della Biblioteca di Scienze Sociali

  • Visto l'art. 56 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che prevede il parere del Comitato Consultivo Tecnico amministrativo sulla opportunità di accettazione di donazioni, eredità o legati;
  • Vista la delibera di detto Comitato del 17 gennaio 2002 con la quale si chiede alle Unità amministrative di «dotarsi di un proprio codice volto a selezionare ipotesi e categorie di soggetti rispetto ai quali sarebbe conveniente non richiedere né accettare donazioni o altre regalie»;
  • Visti gli artt. 1 comma II, e 4 comma I del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo sulle finalità e sulle funzioni del Comitato della Biblioteca;
  • Considerato che l’esistenza di eventuali rapporti preesistenti o futuri con il soggetto donatore e/o benefici indiretti allo stesso eventualmente derivanti dalla donazione non escludono di per sé lo spirito di liberalità che costituisce elemento essenziale della donazione;
  • Considerato inoltre che eventuali vincoli di destinazione ovvero indicazioni del donatore circa le unità operative o le persone fisiche utilizzatrici dell’oggetto della donazione possono costituire un legittimo onere della donazione stessa a norma dell’art. 793 c.c.;
  • Considerato infine che, a norma dell’art. 794 c.c., eventuali limitazioni del donatore circa l’approvigionamento di beni fungibili necessari per la gestione dell’oggetto della donazione, in quanto violatrici delle disposizioni in materia di contratto con la Pubblica Amministrazione, possono costituire onere illecito da considerare come non apposto ovvero tale da rendere nulla la donazione ove abbiano costituito motivo determinante della stessa;

Tutto ciò premesso e considerato

Approva il seguente codice di regolamentazione in materia di donazioni,eredità e legati

  1. La Biblioteca di Scienze Sociali della Università degli Studi di Firenze prevede la donazione da parte di terzi tra le modalità di incremento del proprio patrimonio documentario, in un’ottica di continuità e omogeneità rispetto alla raccolta.
  2. La Biblioteca accetta in donazione, da privati o enti, senza vincolo di conservazione, materiale bibliografico antico o moderno, riservandosi il diritto di selezionare le unità documentarie da acquisire all’interno della raccolta e inserire nel proprio catalogo.
  3. L’accettazione della donazione, subordinata alla presentazione da parte del donatore di un elenco dettagliato del materiale bibliografico, è deliberata dal Comitato della Biblioteca. A tal fine, la Biblioteca redige una motivata relazione da sottoporre al Comitato della Biblioteca in ordine alla utilizzazione e alla gestione del bene oggetto della donazione. A seguito dell’approvazione del Comitato della Biblioteca, viene attivata la procedura presso il Comitato Consultivo Tecnico-amministrativo, prevista dall’art. 56, comma I, del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della Università degli Studi di Firenze.
  4. La documentata validità dell’acquisizione ai fini di un effettivo arricchimento del patrimonio della Biblioteca, valutata anche in relazione alla coerenza tematica del materiale bibliografico offerto, costituisce un criterio determinante per l’accettazione della donazione.
  5. Il Comitato della Biblioteca può deliberare di non accettare la donazione nei seguenti casi:
    • qualora il materiale bibliografico offerto sia privo di rilevanza scientifica o non vi sia pertinenza tematica con le discipline presenti nella struttura;
    • qualora l’oggetto della donazione abbia caratteristiche tali da generare sovrapposizione tra raccolte o un eccessivo ingombro;
    • qualora il materiale si trovi in un cattivo stato di conservazione;
    • qualora le condizioni stabilite dal donatore risultino eccessivamente onerose;
    • qualora i costi di gestione del materiale oggetto della donazione risultino troppo elevati, anche in relazione alle condizioni di consultazione stabilite dal donatore.
  6. In caso di fondi con particolari caratteristiche e di particolare pregio, potranno essere stipulati accordi con il donatore, che ne stabiliscano dettagliatamente le condizioni di conservazione e di fruibilità.
  7. Nel caso di periodici, è ammessa solo la donazione di annate intere. La Biblioteca si riserva comunque la facoltà di acquisire fascicoli mancanti di pubblicazioni seriali, per completare le proprie collezioni, selezionandoli all’interno delle raccolte oggetto della donazione.
  8. Il materiale oggetto della donazione, una volta acquisito dalla Biblioteca di Scienze Sociali, entra a tutti gli effetti a far parte del patrimonio mobiliare della Università degli Studi di Firenze.

Firenze, 31 maggio 2007

Ultimo aggiornamento

14.12.2021

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