Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l'accesso ai fondi storici

Decreto rettorale, 22 settembre 2005, n. 772 (prot. n. 60221)

 

IL RETTORE

EMANA

il seguente Regolamento per il funzionamento del servizio di consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l’accesso ai fondi storici nell’ambito del Sistema bibliotecario di Ateneo:

Art. 1
Finalità

Il presente regolamento disciplina la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio, nonché l’accesso ai fondi storici di particolare pregio, tanto librari quanto archivistici (manoscritti, carteggi, etc.), che deve svolgersi in zona riservata e controllata, possibilmente in specifiche sale di consultazione, sotto la diretta sorveglianza del personale addetto.

Art. 2
Documenti ad accesso riservato

  1. Sono considerate opere antiche, rare e di pregio:
    1. I manoscritti e i carteggi
    2. Gli archivi di personalità e istituzioni
    3. Le opere stampate manualmente (data convenzionale ante quem: 1830)
    4. Tutte le opere, anche posteriori a queste date, che presentino caratteristiche di rarità
    5. Le edizioni recanti autografi di particolare rilevanza
    6. Gli esemplari con legature di pregio e/o contenenti tavole e/o illustrazioni di particolare valore iconografico.
  2. In considerazione delle rispettive esigenze di gestione alcune biblioteche potranno estendere tale termine cronologico.

Art. 3
Ammissione alla consultazione

  1. Sono ammessi alla consultazione tutti coloro che hanno un rapporto diretto e ufficiale con le Università italiane.
  2. Gli appartenenti ad altre categorie sono ammessi alla consultazione con permesso del direttore o di un suo delegato.

Art. 4
Modalità di consultazione

  1. Registrazione dell’utente

    Gli utenti del servizio sono registrati, al momento della prima richiesta di consultazione, tramite la compilazione di una scheda di registrazione (all. 1: Scheda di registrazione).
  2. Registrazione della consultazione

    I dati relativi alla consultazione dei singoli documenti sono annotati su apposito registro (all. 2: Registro di consultazione).
  3. I dati saranno riversati in un apposito archivio, che consentirà di verificare lo status dell’utente al momento delle successive richieste di consultazione.

Art. 5
Prestito

  1. Le opere antiche, rare e di pregio sono escluse dal prestito. I fondi storici possono essere integralmente esclusi dal prestito, a prescindere dalla presenza di nuclei di materiale moderno, per decisione di ciascuna biblioteca.
  2. Il prestito interbibliotecario di opere antiche rare e di pregio è escluso; eventuali eccezioni possono essere decise con riferimento alle specifiche Linee-guida dell’IFLA (all. 3: Linee guida sul prestito interbibliotecario di opere appartenenti a collezioni speciali).
  3. Il prestito per mostre di opere antiche, rare e di pregio, nonché di opere d’arte contenute nei fondi storici e nelle collezioni speciali, può essere accordato con riferimento alle specifiche Linee-guida dell’IFLA (all. 4: Linee-guida sui prestiti per mostre di opere appartenenti a collezioni speciali).

Art. 6
Riproduzione

  1. La riproduzione delle opere antiche, rare e di pregio è diversamente regolamentata per gli utenti interni all’Università di Firenze e per gli utenti esterni.
  2. Utenti interni

    La riproduzione, parziale o integrale, di opere antiche, rare e di pregio e/o di immagini in esse contenute è consentita con diverse modalità all’interno delle singole biblioteche, previa compilazione di apposito modulo di richiesta (all. 5: Richiesta di riproduzione per utenti interni). L’utente è tenuto a fornire alla biblioteca copia della riproduzione integrale, nelle forme e sul supporto che verrà concordato caso per caso. Non sono previsti ulteriori obblighi a suo carico.
  3. Utenti esterni

    La riproduzione, parziale o integrale, di opere antiche, rare e di pregio e/o di immagini in esse contenute, nonché la riproduzione di opere d’arte contenute nei fondi storici, è tutelata da uno specifico Regolamento per la riproduzione (all. 6: Regolamento per l’autorizzazione alle riproduzioni fotografiche e filmografiche). Esso prevede la corresponsione di una tariffa per le riproduzioni effettuate a scopo commerciale. La richiesta di riproduzione dovrà essere presentata compilando apposito modulo (all. 7: Richiesta di riproduzione per utenti esterni).

 

Firenze, 22 settembre 2005

p. IL RETTORE
Prof. Calogero Surrenti
Prorettore Vicario

Indirizzo della pagina: http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-72.html
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